domenica, 30 aprile 2006

POLITICA O CULTURA?

E’ cosa nota come, nel rendere gli uomini consapevoli dei loro errori, non vi sia niente di più efficacie del sapore salmastro delle lacrime. Il guaio capita quando, anziché accettarli e renderli utili sapendone ricercare i motivi, ci si aggrappa al nulla chiudendo gli occhi per finire poi affogati nella valle di lacrime da se stessi creata. Mai come nell’osservare le sciagurata avventura del Centrodestra presunto “liberale” ho avuto più coscienza di quali disastri comporti la cattiva attitudine ad ignorare la “troppo crudele” realtà e le sue ineludibili leggi. Cattiva premessa per un discorso vecchio di un secolo. A maggior ragione per chi -come chi scrive- crede nella lucida genuinità delle idee che furono di Mises e Bastiat, fra i tanti. Parliamone.

Il Cavaliere ha rappresentato uno straordinario esempio di genio imprenditoriale. Purtroppo, quest’aura da “uomo della Provvidenza” è destinata a scomparire non appena ci si sposta sullo scivoloso campo della politica. Un grave errore gli va addebitato. Da una prospettiva liberale, il suo impegno politico in prima persona è stato quanto di più controproducente ci si potesse aspettare. Egli si è insistentemente posto dinnanzi all’opinione pubblica come portatore d’idee liberali. Purtroppo, il fallimento nell’attuare un’azione di governo realmente liberale -benché non imputabile tout court a lui- ha avuto la conseguenza di diffondere l’idea che le formule di cui parla con tanto entusiasmo siano talmente cattive o “complicate” da non poter essere praticate neppure da chi le sostiene, che quindi è in evidente malafede. Sarebbe stato meglio dire a chiare lettere «sono spiacente ma, a queste condizioni, non potrei che offrirvi il solito governicchio conservatore tendenzialmente (cioè poco) “liberista” perciò preferisco uscire dal teatro ed organizzare, finanziandola, una nuova rivoluzione culturale». Purtroppo così non è stato, ed ora non sarà facile convincere l’uomo della strada che ciò che ha visto non era liberale, come i molti dalla lingua biforcuta hanno piacere a fargli credere. Ad ogni modo, non ci sarebbe peggior male del rimuginare sui “se” e “forse”. Oggi siamo, ancora una volta, di fronte ad un bivio. Per evitare il perpetrarsi dell’errore, ciò che più è necessario è capire che dove c’è politica non ci può essere cultura. Ma è la cultura, non la politica, ciò che fa girare il Mondo ed agire le sue genti. Se davvero si vuole invertire la rotta, è bene ragionare e agire coerentemente. Da liberali, è necessario compiere una scelta, spazzando via gli errori del passato. La politica non è che l’imposizione delle decisioni assunte dalle élites di governo. Detenendo il potere, esse non hanno necessità di giustificare realmente le proprie scelte. Lo scopo di ogni organizzazione politica è l’imposizione di un piano d’ingegneria sociale. Il che è possibile solo a condizione che si soddisfino le lobbies compiacenti e salvo uno sradicamento assoluto dello status quo, la cui difesa è fortemente radicata nel senso comune. Ma queste sono esattamente le due cose contro cui ogni liberale lotta. E’ allora possibile, in un paese di profonda cultura “socialista” come il nostro, imporre dall’alto scelte così odiate come sarebbero tutte quelle coerentemente liberali? La risposta negativa è più che scontata. La cultura, contrariamente alla politica, non ha alcuna possibilità d’imposizione. Le uniche maniere con cui una cultura, in specie quella liberale, può essere diffusa e difesa sono le due arti dimenticate del ragionamento e della persuasione. E’ evidente che confrontarsi con persone presuntuose di sapere, ignoranti ed in malafede sia quanto di più sgradevole e difficile si possa immaginare. Lo sappiamo tutti. Ma, a conti fatti e che piaccia o meno, questa è l’unica strada percorribile e coerente nell’ottica dell’ennesimo tentativo di realizzare la “nuova Genesi liberale”. Stando così le cose, quale deve essere il modus operandi? Il “gramscismo liberale” è un’intuizione geniale, ma va rettamente intesa. Il vero liberale non persegue alcun progetto esclusivo per conto di particolari rivoli della società. Non ha padroni né partiti cui rendere conto. Sa esattamente che il modo migliore per aiutare tutti è non aiutare nessuno. La vera sfida è far capire a tutti perché le cose stanno così. Ecco perché le principali strade da battere sono tre. Avere il coraggio di smuovere le putride acque della scuola pubblica. Fare leva presso le associazioni religiose affinché, finalmente, comprendano l’inefficienza e l’ingiustizia del welfare state. Stringere la mano ai tantissimi e dimenticati attori del commercio e dell’imprenditoria onesta, cui non sarà difficile far capire che dare cinque per ricevere tre non è un buon affare. E’ uno di quei tanti che fanno piangere…
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categoria:teoria
mercoledì, 19 aprile 2006
QUELLO CHE MOLTI PENSANO MA NESSUNO DICE…
Una bella porcheria. Non sto riproponendo il consueto ritornello sulla (per i destrorsi) sciagurata legge elettorale che sembrerebbe aver regalato il ritorno nella stanza dei bottoni all'Unione sinistri associati. Per chi scrive, quest'ultimo accidente nulla può contro il proprio sistema nervoso. Anzi, da libertario coerente, non aspettavo altro che poter iniziare a sparare ad alzo zero contro un governo di certo (mi si riconoscano i fondati motivi per essere "presuntuoso di sapere") peggiore del precedente, in fondo capitanato da un imprenditore stimabile e persino simpatico.
La vera porcheria, qui, altri non è che madama democrazia. Esatto, proprio la scostumata madre di tutti i mali del mondo contemporaneo. Non solo perché è un sistema che instaura un circolo "virtuoso" fra le persone più cattive ed invidiose armate da folli ideologie ed i più miti ed ingenui cittadini disinformati. Ma perché è un sistema inefficiente per il raggiungimento degli stessi scopi che da essa pretendono si raggiungano i suoi adulatori: il mondo perfetto. Le poche righe che seguono non rappresentano che una breve ricognizione sulla sua ingiustizia ed inefficienza. Nell'ambito del costituzionalismo, vi sono tre accezioni in cui si fa riferimento alla madama dai facili costumi. Il "principio funzionale", il "principio di rappresentanza ed infine il "principio di organizzazione politica". Vediamoli più da vicino.
Con (a) principio funzionale si fa riferimento alla tecnica tramite cui un collegio può decidere. Vi è in tale idea, il necessario appoggio ad una concezione di eguaglianza degli aventi diritto al voto. In altre parole, nel computo delle teste, quella di cazzo vale né più né meno di quella di un genio! Ma dove sta l'efficienza in una simile ipotesi? V'immaginate che ne sarebbe delle società commerciali qualora s'imponesse che chi detiene lo 0.002% delle azioni abbia lo stesso peso di chi ne detiene il 10, anziché il più equo ed efficiente voto ponderato (second-best "democratico")? Di certo il fallimento busserebbe alla porta di amministratori e revisori ben prima della fine dell'esercizio! Inoltre, quello che nessuno ha il coraggio di far notare, è che il connubio democrazia e eguaglianza (Rivoluzione francese, ti odio!) in ogni caso non si risolve che in un'oligarchia tirannica, quando non in una tirannide vera e propria. Perché? Beh, mi pare evidente. Supponiamo che, su 30 votanti, la fazione A ottenga 16 voti mentre quella B si fermi a 14, appena due in meno. Dal momento che una testa vale l'altra è possibile qualificare come compensati i primi 14 voti per A con i soli 14 di B. Dunque, visto che in realtà i soli voti che hanno fatto la differenza a favore della fazione A sono gli ultimi due, è obbligatorio concludere che la decisione abbia potuto essere adottata per la volontà di due soli votanti. Due soli, ma in altri casi sarebbe potuto bastare uno solo. Che nome volete dare a tutto questo? Io voto per "tirannide", se condividete annuite con un cenno del capo altrimenti potete continuare a farvi turlupinare beatamente dai sacerdoti della religione civica.
Per quanto riguarda (b) il principio di rappresentanza, cioè il mezzo attraverso cui si eleggono gli squallidi consessi rappresentatiti, vale lo stesso ragionamento. Il metodo è talmente inefficiente che anche un unico solo vecchiaccio che muore il giorno dopo la votazione potrebbe deciderne l'esito, determinando ad esempio quale sarà la maggioranza che rapinerà per i successivi cinque anni gli sventurati "sopravvissuti". E pensare che la situazione può essere ancor più peggiorata, e nella realtà lo è quasi sempre, con l'adozione di leggi elettorali ancor più lesive della presunta volontà della "pecorosa" massa di votanti quali l'uninominale e le quelle prevedenti "premi di maggioranza" e balle varie.
Secondo l'ultima accezione, la democrazia come (c) principio di organizzazione politica rappresenterebbe il criterio attraverso cui si strutturano i rapporti fra i maiali di diversi partiti che poggiano i prosciutti nei parlamenti, e lo strumento con cui i cittadini possono giudicare la responsabilità politica della maggioranza di governo "democraticamente" formata. Che dire? Intanto, come per il precedente punto, valgono le stesse considerazioni fatte in merito al primo. In secondo luogo è da segnalare un'intrinseca contraddizione del binomio democrazia-eguaglianza, in quanto evidentemente una coalizione di governo è sempre formata da gruppi parlamentari di differente consistenza numerica (mentre la qualità è un dato generalmente omogeneo: rasente lo zero assoluto). Terzo, anche Pulcinella sa che proprio i partiti sono le uniche associazioni in cui, in realtà, delle decisioni "democratiche" non si conosce che il mito. Sul giudizio della responsabilità politica, lo ammetto, non so cosa dire. Gli unici giudizi sull'operato altrui da me compiuti sono quelli che compio quotidianamente quando vado a fare la spesa, quando compro un libro, un disco o cambio il computer. Io decido per me. Tenetevi l'anima in pace perché se questo non è "democratico", niente mi può preoccupare di meno!
Non dimentichiamo che tutta la venerata social-democrazia che è venuta fuori dalla caduta delle grandi monarchie, altro non è che il sistema in cui grazie alla democrazia sono i "migliori" che governano agendo secondo le "migliori" strategie e che raggiungono i "migliori" risultati. Ma c'è qualcuno che dice "no!" alle radiosi prodigi dei "soc" e alle "dem". L'unica regola giusta ed efficiente per l'assunzione di qualsiasi decisione non può che essere quella della titolarità della proprietà. Ognuno decide del suo, in accordo alle immutabili leggi che la natura ha voluto fornire all'Uomo. Se invece amate partecipare a comunioni enormi ed inefficienti, come lo Stato, cazzi vostri! Come potrebbe esserci efficienza nell'assunzione delle decisioni e soddisfazione dei risultati raggiunti? Non venite poi a lamentarvi piagnucolando di aver capito che la democrazia è, esattamente al pari di qualsiasi forma di politica, una spregevole forma di schiavitù. Come definire, altrimenti, l'imposizione coercitiva dei ripugnanti valori e dei folli progetti della maggioranza nei confronti di una minoranza indifesa e riluttante? Dove sta la giustizia di un tale sistema? E l'efficienza? Da libertario non posso non sottolineare che politica (l'arte di rapinare) e democrazia (il metodo per decidere chi e come deve cimentarvisi) non possono trovare alcuno spazio nella prospettiva proprietaristica libertaria. E' quindi bene che, anche chi di recente si è affezionato all'ingenua e sciagurata idea (vecchia più del cucco ma di certo più stupida) di poter cambiare in meglio le cose attraverso politica, inizi a ragionare e comportarsi coerentemente. L'avvicinamento verso una società libera conosce un'unica strategia ed un'unica priorità: diffondere la vera cultura proprietaristica contro ogni forma di schiavitù e tirannia, politica e democrazia incluse. Di cartelli elettorali, partiti e partitini, destinati a smerdare ancora di più il pensiero liberale non ce n'è proprio bisogno.
Due ultime parole velenose. Non faccio che udire e leggere che i soliti maialozzi d'una sponda e dell'altra -romantici consociati dell'occhio lucido- si compiacciono già, fra una "machiavellazione" e l'altra, all'idea della grassa coalizione. Di certo, non è priva di fondamento l'ipotesi di finire nei Casini. Un magna magna stile anni '80 in fondo non dispiacerebbe a nessuno. C'è posto per tutti: "Fuori il "Cencelli", aprite i cancelli!". Quello però che molti pensano ma nessuno dice è che anche i signori del Centrodestra, se avessero vinto anche per un solo voto, certamente poco propensi si sarebbero mostrati a sopportare le geremiadi sul risultato così "incerto" e a implorare di avere anche loro l'accesso al truogolo consociativo. Se in teoria, un tale governo -che poco governa- sarebbe da benedire ed evocare ad alta voce, non meno vero è che la poca azione da esso prodotta sarebbe sicuramente diretta verso le tasche dei cittadini "democraticamente" idioti. E purtroppo per noi, anche dei non "democratici". Nel regno delle favole l'economia andrebbe ad un liberale e le "libertà civili" (che roba è?) ai progressisti. Nel mondo reale vi beccate Prodi e Bertinotti. Zitti e a cuccia…
 Ultima considerazione. Per unanime riconoscimento, pare che il puzzolente Stivale abbia assunto le virtù proprie di una mela spaccata a metà. Due duplici metà, aggiungiamo noi, dal tasso di verminosità decisamente differente. La prima, ovviamente, è quella fra il popolo del Centrodestra e quello dei neo-post comunisti ed amici chiar-o-scuri. L'altra, immediata conseguenza della prima, quella che vede il Nord imprenditoriale, produttivo e dinamico contrapposto al Mezzogiorno dell'assistenzialismo, dello spreco, e del clientelismo. Mi pare di sentire quello che molti pensano ma nessuno dice a riguardo. Non sarà il caso di rafforzare la coscienza di libertà che in ogni uomo arde, anche se magari proprio in fondo all'animo, ed incominciare a parlare seriamente di federalismo come strumento di libertà e ricchezza e secessione come traguardo ineludibile? Non vedete che lo stato unitario aggiunge schiavitù alla duplice schiavitù? Schiavitù democratica. Schiavitù socialista. Schiavitù in casa propria!
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mercoledì, 05 aprile 2006

(Rispondo ad alcune richieste di delucidazioni sul mio ultimo articolo da parte di Ventinove Settembre. La parte teorica di ciò che segue può considerarsi come una precisazione all'ultima parte di tale articolo).

PISTA! PISTA! FATE LARGO ALLE PRECISAZIONI!
Con "clausola d'esecuzione" faccio semplicemente riferimento alla teoria rothbardiana del contratto, esposta ne L'etica della libertà al capitolo 19, che immagino anche tu abbia letto. Ad ogni modo, in estrema sintesi il principio cardine è che sulla base del "proprietarismo" una promessa non è vincolante. Ma un semplice contratto non è che una promessa.
Perciò, il contratto secondo cui "il sottoscritto Mura Marco si impegna a regalare all'amico Ventinove Settembre, nel giorno del suo compleanno, la sua intera collezione di titoli d'interesse libertario ", non è valido in quanto mera promessa (manca l'azione fondamentale del contratto: il trasferimento del titolo di proprietà) e dunque non configurandosi un furto ai tuoi danni da parte mia, tu non sei legittimato ad agire contro di me per l'esecuzione del contratto (azione che costituirebbe il risanamento del furto da te patito, qualora ci fosse). 
Affinché il contratto possa essere valido (alla maniera del proprietarismo rettamente inteso) vi sono due alternative possibili che possono garantirti certezza di ottenere i miei libri, anche agendo coercitivamente nel caso io tentassi di sottrarmi all'adempimento;
(a) Il tenore del contratto dovrebbe essere formulato in maniera tale che sia chiaro l'attuale trasferimento del titolo di proprietà: "con il presente atto, il sottoscritto Mura Marco regala all'amico Ventinove Settembre tutta la sua collezione libertaria, ma si riserva di consegnargliela solamente nel giorno del suo compleanno". Così, prima del tuo compleanno io deterrei i già tuoi libri in deposito e sarei obbligato a consegnarteli in data 29 settembre. Qualora io non adempiessi, il contratto è formulato in maniera tale da essere di per sé automaticamente esecutivo: quale legittimazione più grande se non quella di essere già padroni dell'oggetto?!
(b) L'inserimento nel contratto della clausola d'esecuzione nel senso cui io, così come Rothbard, vi faccio riferimento. In tal caso il contratto reciterebbe: " il sottoscritto Mura Marco si impegna a regalare all'amico Ventinove Settembre, nel giorno del suo compleanno, la sua intera collezione di titoli d'interesse libertario -così come il primo caso esaminato, ma con in più la clausola d'esecuzione- e s'impegna, qualora non adempisse la promessa qui assunta di pagare allo stesso Ventinove Settembre una somma pari a mille euro".
Con un simile contratto accade che sorga un'obbligazione fungibile sottoposta ad una condizione: i mille euro sono già tuoi, ma tu potrai agire per riscuoterli solamente nel caso in cui io non ti consegni i liberi in questione per il tuo compleanno. Semplice, no? Per cui, nella pratica, realizzandosi la consegna dei libri cade ipso facto l'obbligazione alternativa prevedente il pagamento dei mille euro. Simmetricamente, qualora questa consegna non si realizzasse sarei tenuto a mantenere l'obbligazione (n.b. non semplice promessa: il soldi sono già tuoi!)
Spero di essere stato esauriente sulla faccenda, ad ogni modo immagino tu stesso troverai più completo rivedere il testo cui mi riferisco (in particolare pag. 208).
Veniamo alle tue perplessità sull'articolo. E' bene che ti chiarisca subito una cosa. Da qualche tempo a questa parte ho la mania di scrivere. Così può capitare che mi soffermi su alcuni punti con ossessiva logorroicità, fatto da cui paradossalmente deriva una poco chiara esposizione dei concetti. Ciò che voglio dire qui, è che noi due siamo assolutamente d'accordo. Penso che al di là di fugaci fraintendimenti, siamo in perfetta sintonia. Si tratta solo di decifrare le intenzioni di ciò che scriviamo.
Così, tu (Ventinove Settembre) scrivi: "Io arrivo e inizio su un territorio vergine un'attività rumorosa, poi arriva un altro e ci viene ad abitare: […] sono cavoli suoi. Ovviamente se si passa da una rumorosità ad una maggiore ci si può chiedere se il nuovo homesteading è lecito o no (e probabilmente no) […]". E sono totalmente d'accordo. Probabilmente la mia colpa è stata quella di un "difetto di comunicazione" (come dicono i sinistri in questi giorni sulla questione delle tasse).
Ad ogni modo voglio precisare alcuni punti;
(a) La difficoltà, valida per chiunque, nell'affrontare l'homesteading deriva dal fatto che a tratti lo stesso Locke (e certamente molti dei suoi sedicenti seguaci), coerentemente con la tradizione giuridica di derivazione romana sembri basarsi sulla teoria secondo cui "chi possiede la superficie possiede tutto ciò che è "in basso fino agli inferi" e "in alto fino alle stelle"". Chiunque ne converrà che, proprio sulla base dei criteri lockeiani dell'acquisizione dallo stato di natura, è necessario escludere con fermezza una simile ipotesi. Tuttavia, ecco il guaio, vi sono allo stato attuale situazioni che sembra non possano essere risolte che con un richiamo a questo stesso sciagurato principio, come vedremo al terzo punto. Tanto più, è bene non scordarlo mai, la stragrande maggior parte delle diverse teorie sulla proprietà risale ad epoche ben antecedenti all'era tecnologica! Poco senso avrebbe avuto nel 1688 parlare di proprietà privata di partizioni di oceani. Ma oggi, con le tecnologie GPS e satellitari in genere, il grande rigore raggiunto dalla cartografia ecc., il discorso è totalmente diverso.
(b) Nel tuo esempio, devi tener conto che è assolutamente ininfluente ai sensi della legittimazione della pretesa di escludibilità il fatto che il proprietario abbia o meno costruito casa sul territorio invaso dal getto di onde sonore, così come se ci viva o meno. Ed è anche vero, e qui faccio una precisazione sull'articolo, che allo stesso fine e del tutto ininfluente che il getto sia considerato un'esternalità (ma ciò non toglie che lo sia. Ad esempio, se noi fossimo vicini probabilmente non ti dispiacerebbe subire il devastante getto di "Damage Inc." ad una certa ora della giornata. Probabilmente considereresti tale getto un'esternalità positiva. Ma cosa diresti se, a furia di subire le rullate di Lars Ulrich, i tuoi muri manifestassero delle crepe?
(c) Nel momento in cui fai notare la necessità di stabilire se il diritto di rumore acquisito in un dato periodo possa essere tale anche in conseguenza di un successivo cambiamento della qualità/quantità del rumore, ha un'intuizione davvero geniale. Ma, ai fini dell'applicazione pratica di tutti questi principi devi considerare che ciò che conta è il momento e lo stato giuridico dei luoghi al momento dell'esclusione della sottrazione dello stato di natura. E' quello il momento determinante. E' per questo che ritengo che quando sono stati sottratti allo stato di natura i terreni adiacenti all'autodromo, non vi era l'acquisizione per homesteading del diritto di rumore sull'aria ad essi sovrastanti. Quindi, quando le prime monoposto hanno iniziato a sfrecciare per le curve dell'autodromo, il getto del loro rumore già invadeva quelle proprietà private su cui l'homesteader ha acquisito il diritto di silenzio. Leggete bene. Sostengo che così come "chi prima arrivi" e faccia rumore acquisisce tale diritto, così "chi prima arrivi" e non trovi rumore acquisisca il diritto di silenzio. Che tradotto nella realtà sarebbe la legittima pretesa che nessun altro -non legittimato contrattualmente- sparga del rumore sulla sua proprietà. Ma, corretta obiezione, qual è dev'essere il criterio con cui determinare lo spazio su cui l'homesteader ha acquisito il diritto di silenzio? Ritengo che fare riferimento al criterio romanistico di cui accennavo al primo punto possa essere l'unico criterio utilizzabile (fermo restando che il terreno sottratto allo stato di natura per questo solo fatto non potrebbe essere legittimamente colpito dal getto di rumore altrui; a questo mi riferivo nell'articolo precedente ipotizzando il verificarsi di danni a beni immobili dovuti all'esternalità rumore). Con l'ovvio contemperamento per cui al proprietario non sia possibile escludere attività rumorose verificantisi ad un'altezza tale che non possano arrecare disturbo/danno a se stesso ed alla sua proprietà. L'esempio classico è quello del traffico aereo ad alta quota.

Spero, di essere stato sufficientemente chiaro. Qualora tu non dovessi ancora pensarla così ti chiedo di giustificarmi: è una questione davvero complessa e meriterebbe un approfondimento sempre più preciso di quello che si fa!

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categoria:diritto
sabato, 01 aprile 2006

PISTA! PISTA! FATE LARGO AL BENE PRIVATO!*

Con il recente accoglimento delle istanze delle tre famiglie di Biassono, da anni in lotta contro l’ente di gestione dell’autodromo di Monza, responsabile dell’insopportabile frastuono con cui sono costrette a convivere per gran parte dell’anno, il Tribunale di Milano ha fatto sì che si aprisse un acceso dibattito a riguardo. Essendo questo, a nostro avviso, un caso esemplare della (pietosa) condizione in cui langue la disciplina della proprietà e della sua tutela nell’ordinamento giuridico italiano, riteniamo non si debba lasciare sfuggire l’occasione per fare il punto da una prospettiva “proprietaristica” liberale. Per prima cosa, analizzeremo il caso secondo la disciplina vigente, allo scopo di mostrarne le contraddizioni ed i limiti. In un secondo momento l’intera questione verrà riesaminata alla luce dei diversi principi proposti, allo scopo di metterne in evidenza, non solo la possibilità della loro applicazione, ma anche la loro (enormemente) maggiore efficienza e giustizia. 

LA DISCIPLINA VIGENTE

L’articolo 832 cc. definisce la proprietà come il diritto, da parte del proprietario «di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico». Ed è proprio questa seconda metà che, facendo implicito riferimento agli artt. 42 ss. Cost., 838 e 869 cc., da vita ad una norma fortemente aporistica in cui, di fatto, la prima parte, che -se considerata da sola- configurerebbe in maniera lineare e corretta una tutela particolarmente forte della proprietà, è resa dalla seconda nulla più che lettera morta. Tutte le norme richiamate hanno, infatti, un contenuto assolutamente incompatibile con il principio di godimento «pieno ed esclusivo». Ad iniziare proprio dalla Costituzione che, fatto notorio, rappresenta il vertice assoluto ed incontestabile dell’intero ordinamento. Ed è proprio in essa che, in quegli artt. 42 ss. cui fa riferimento il codice civile, è contemplata (a) la legittimità dell’espropriazione «per motivi d’interesse generale» nei casi preveduti dalla legge (estesa oltre che alla proprietà fondiaria anche a quella di «determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di eminente interesse generale»); (b) la previsione che sia esclusivamente lo Stato colui che con «legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità»; stabilendo (c) che «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà». Circa gli altri due articoli richiamati dall’articolo vale giusto la pena ricordarne la rubricazione: «Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico» per quanto riguarda l’art. 838, e «Piani regolatori» per quanto riguarda l’art. 869., che è il primo di quattro articoli che stabiliscono come i proprietari d’immobili «devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti ». Vi è poi la rinnovata previsione, all’art. 834, dell’«Espropriazione per pubblico interesse», per le cui norme relative si fa rimando alle leggi speciali. Per cominciare è d’obbligo segnalare un dato di fatto. La disciplina codicistica e quella costituzionale condividono, con la più assoluta concordanza, lo stesso identico punto di vista concettuale. «Ci mancherebbe altro!», verrebbe da brontolare. Sì, ma prima di far sfoggio sì saccenteria, vale la pena un piccolo sforzo mnemonico. Come è noto, la Costituzione risale alla deliberazione del 22 dicembre ’47 dall’Assemblea Costituente. Ma il codice civile… è datato ’40 ed è a firma Mussolini-Grandi! Se mai ce ne fosse stato bisogno, la prova definitiva di come non esista differenza di fondo tra tutte le diverse forme e sfumature di socialismo che siano mai esistite. Ora, ovvietà a parte, il punto è che questo onnipresente «interesse generale», che tanto viene invocato per limitare il diritto di proprietà, semplicemente non esiste. Esso rappresenta il ripugnante retaggio di quel teorico della società chiusa e totalitaria che fu Rousseau, padre di Hegel e Marx e dunque nonno del Nazismo e del Comunismo. Si scrive interesse generale. Si legge, la massa volgare e presuntuosa (organizzata ed indottrinata ad arte) che schiaccia il singolo e la sua proprietà: un pericolosi nemici da far tacere. Aprite un libro di storia e troverete che tutti i peggiori sanguinari della storia non avevano altro in bocca che il bene comune, l’interesse generale, e tutte le altre formule stregonesche che il socialismo abbia mai creato. Come può essere proprietà quella che in ogni momento potrebbe essere (è) sottratta al legittimo detentore dissenziente perché l’interesse pubblico così ha predisposto per bocca del suo mediatore reificato: lo Stato ed i suoi sgherri e burocrati? Come è evidente dalla sola lettura dei punti da me riportati sopra, il nostro ordinamento -come tanto altri- sembra calibrato più sulla lunghezza d’onda dell’Unione sovietica che fu, piuttosto che su quella di un paese veramente civile e libero in cui si possa realmente vivere onestamente, non danneggiando alcuno e dando a ciascuno il suo. Non lo si può fare perché non esiste la sola base da cui una società giusta ed ordinata può prendere le mosse. Non esiste una legislazione ed una cultura giuridica che riconosca e difenda l’unico vero diritto dell’uomo: la proprietà.   

PROPRIETÀ ED IMMISSIONI

Tornando al nostro caso, è necessario aggiungere alla disciplina precedentemente ricordata, la norma prevista nell’ambito della proprietà fondiaria in materia di immissioni. L’art. 844 recita: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso». Analizziamo il contenuto della norma. (a) Con normale tollerabilità, la consolidata prassi giurisprudenziale fa riferimento al valore di 83 decibel. L’esposizione ad un qualsiasi valore superiore è ritenuta dannosa per l’organismo umano. Essendo l’espressione -evidentemente- una formulazione assolutamente generica che lascia il più ampio margine di discrezionalità, il giudice non può fare altro che rimettersi alla imparziale “saggezza” del consulente tecnico. In teoria dunque, questo valore dovrebbe essere il neutro risultato di una lunghissima serie di esperienze di laboratorio condotte con rigore scientifico. Ritengo perciò che possa essere preso per valido in quanto anche un sistema di tribunali in libera concorrenza raggiungerebbe, con tutta probabilità, una simile soluzione. (b) Con l’espressione condizione dei luoghi, il codice vuole sostenere che lo stesso rumore possa essere valutato in maniera differente a seconda del luogo in cui viene prodotto. Ad esempio il frastuono di un particolare macchinario verrà giudicato tollerabile se ci si trova in una zona industriale ma intollerabile in una residenziale. Se in linea di massima questa previsione sembrerebbe condivisibile, è evidente il sorgere di una questione problematica. E’ realmente così semplice, infatti, distinguere con precisione chirurgica “zone di tollerabilità” da “zone d’intollerabilità”? E in fondo, quali dovrebbero essere gli esatti criteri che potrebbero soccorrere a questo fine? Quasi certamente non quelli imposti dai pianificatori con i loro codici. Noi siamo per l’universalità del diritto di proprietà. Non possiamo accettare misure che surrettiziamente, nel nome di un malinteso “senso pratico”, ne facciano una barzelletta che può avere finali diversi tanti quanti sono i giudici che la raccontano! (c) Veniamo ora al contemperamento fra produzione e proprietà. Chiunque possieda qualche fondamento di diritto costituzionale certamente saprà che il termine contemperamento (o anche “bilanciamento”, come tanto piace ai seguaci di Montesquieu) designa un’operazione particolarmente frequente nell’ambito di un ordinamento basato su una carta costituzionale che pretenda di dare eguale tutela ad istanze contrapposte. Si tratta di una delle tante ridicole conseguenze dello squallido mix di socialdemocrazia e positivismo giuridico cui dobbiamo tante delle sciagure che ci affliggono. E’ un’operazione che si risolve sempre, e non potrebbe che essere così, in un compromesso che, lungi dal soddisfare realmente almeno uno dei portatori dei diversi interessi tutelati, si risolve nella negazione delle pretese di tutte le parti, di fatto ledendo il presunto diritto di entrambe. Di fatto, si tratta della sostituzione dei due “diritti” opposti con un altro diverso ed imposto alle parti. Tradotto nella realtà tutto ciò significa che, per esempio, ciascun proprietario (tutelato dalla legge, apparentemente) potrebbe vedersi portato via il suo podere qualora il burocrate di turno decidesse di far passare una strada larga e di grande utilità sociale (fondamento della Costituzione) proprio di lì. Il bilanciamento sarebbe l’esproprio forzato del proprio bene-terra in cambio di pochi miserabili quattrini (ed in ogni caso falsi!), giusto il tanto che lo stesso burocrate (parassita, vivente esso stesso di… rapina) ha deciso essere “ragionevole” nell’ottica del bilanciamento. A me, proprietarista convinto, pare evidente che un simile metodo non possa essere considerato né giusto né efficiente. Di fatto è sempre lo Stato a decidere cosa è degno di tutela, rinnegando la sua stessa parola che garantiva la tutela a tutti i diritti in gioco. Ma, se la questione fosse tutta qui, potremmo anche essere (quasi) pazienti. La vera oscenità, ciò che più grida vendetta, è semplicemente che questo ridicolo bilanciamento, preveda l’assurda ipotesi di conflitto tra produzione, e proprietà! Com’è possibile ritenere vi possa essere conflitto fra proprietà e produzione, dal momento che è proprio la prima a costituire la condizione logica necessaria (precedente) affinché ci possa essere la seconda (successiva)?! Un ordinamento in cui non vi sia certezza sull’assolutezza del diritto di proprietà è una società in cui il calcolo economico, condizione sine qua non della produzione è messo fortemente a rischio. Altro che bilanciamento e cretinate di contorno… avete mai visto qualcuno mangiare una torta e poi cucinarla? I socialisti sembrerebbe di sì. Di certo hanno visto pochi libri di economia! (d) Infine, l’ultimo dei quattro punti, quello della priorità di un determinato uso. Si tratta, in sostanza, di una parodia di homesteading**, secondo cui, facendo un esempio, l’ultimo proprietario ad aver costruito la sua abitazione -pur nella sua proprietà- dieci anni dopo l’installazione nella zona di una rumorosissima fabbrica, non avrebbe diritto a lagnarsi del fastidio patito per causa del rumore. Come vedete, a conti fatti, anche il costituzionalmente garantito “diritto alla salute” incede barcollante a seconda della volontà giurisprudenziale. Sembra una cosa buona… ma non lo è. Com’è possibile parlare di proprietà quando la sua assolutezza potrebbe essere limitata o esclusa da circostanze e casualità temporali indipendenti e/o contrarie alla sua volontà? La teoria liberale respinge qualsiasi ipotesi di usucapione: un furto, una lesione del diritto di proprietà non può essere legittimata dal trascorrere del tempo. Tale era, tale è. Salvo intervenga una sanatoria contrattuale, ma questo è un altro discorso.

Cosa abbiamo appreso da tutto questo leguleismo? Che il sistema attuale non tutela in maniera efficace i diritti dei cittadini. Questo sia chiaro anche per quei liberali scettici verso posizioni più coerenti, per quali ogni ipotesi di scenario differente dall’attuale modello statualizzato comporterebbero gravi ingiustizie. Ah sì? Per dovere d’onesta, nell’ambito dell’attuale contesto legislativo, una soluzione che all’apparenza sembrerebbe portare ad un “accettabile” compromesso sarebbe quella dell’applicazione per analogia dell’art. 912 inerente alla «conciliazione di opposti interessi» in materia di proprietà e acque pubbliche. Questa norma stabilisce che «l’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto». Così, il giudice (di pace, ex art. 7 c.p.c.) potrebbe stabilire secondo equità (a richiesta ex art. 114 c.p.c.) una somma che l’autodromo dovrebbe corrispondere periodicamente ai proprietari cui le rumorose attività motoristiche impediscano di godere nella sua interezza del diritto di proprietà. Si badi bene che, in un’ottica proprietarista questa soluzione sarebbe una mera second-best, in ogni caso lesiva dell’assolutezza del principio dell’assolutezza della proprietà. D’altro canto, per quanto ne possiamo sapere, non è da escludere che anche in una società integralmente libera simili controversie possano essere risolte in questa maniera. E’ coerente con il libertarismo qualsiasi compromesso contrattuale, purché liberamente accettato da tutte le parti e munito di clausola d’esecuzione. Ma vediamo come, proprio sulla base delle teorie proprietarie sia chiara e lineare la risoluzione di questo caso. 

UNA VISIONE LOCKEIANA (COERENTE)

Chiariamo da subito che essendo la proprietà il primo e l’unico reale diritto dell’uomo, non è possibile alcun bilanciamento con alcun altro diritto-pretesa, e tanto meno con quelle fallacci e subdole trappole rappresentate dai cosiddetti diritti sociali, i “nuovi diritti” e le vaghe formulette oppressive («bene comune», «interesse generale» etc.) di paternità rousseauiana proclamate dalla nostra carta costituzionale con così insopportabile sicumèra. La soluzione di qualsiasi conflitto apparentemente contrastante fra due (o più) diritti-pretesa deve essere sempre risolto riconducendo l’intera questione al diritto di proprietà. La difficoltà di trovare rapida soluzione a conflitti particolarmente controversi sta tutta nella difficoltà necessaria per delineare l’esatta definizione dei diritti di proprietà in gioco. Il caso di Monza, in realtà è piuttosto semplice. Si presume (anche perché così risulta dagli atti) che, tanto i proprietari della pista quanto quelli dei fondi attigui, possiedano legittimamente la proprietà sulla quale insistano. Il che -per quanto ci riguarda- presuppone che vi sia stato, a monte nel tempo, un originario homesteader da cui abbia avuto corso un legittimo continuo trasferimento contrattuale del titolo di proprietà. Diciamo pure, una proprietà piena, senza l’alienazione di diritti reali a terzi. Una proprietà originaria -infatti- è sempre assoluta, e non potrebbe che essere tale. Il che significa che si compone di due momenti complementari, quello (a) dell’escludibilità più (b) tutti i diritti reali che il legittimo proprietario potrebbe volontariamente alienare a terzi, e che fino al momento dell’alienazione contrattuale ad esso sono riservati (come per quelli previsti anche dal nostro codice civile, ma con la differenza di una casistica teoricamente infinita, limitata dalla sola fantasia imprenditoriale del proprietario). Supponiamo che la stessa assolutezza originaria della proprietà sia stata mantenuta nel corso del tempo, quindi fino ad oggi, per tutti i proprietari dei fondi in causa. (In verità noi non possiamo sapere se sia così, ma non avendo possibilità di fare una simile indagine tornando indietro nei millenni, prendiamo come legittima la situazione attuale). Sarebbe, d’altro canto, un futile spreco tempo interrogarsi sull’eventualità che i proprietari dell’anno 1688 abbiano o meno alienato il diritto di promanare liberamente sui propri fondi rumore degli scarichi liberi dei futuri veicoli da competizione! La domanda corretta da farsi è quindi la seguente. Può una persona, non contrattualmente a ciò legittimata, diminuire l’assolutezza del diritto di proprietà di un terzo? Chiunque si ritenga amico di Locke e nemico di Rousseau non può permettersi di avere dubbi in proposito. Probabilmente, sebbene la semplice visione proprietaristica-libertaria del bundle of sticks dia già una risposta assolutamente esauriente, è possibile che uno scettico potrebbe avanzare qualche obiezione. Prendo in analisi le uniche due che mi sono sembrate degne di essere discusse. «Ma come può del semplice rumore aggredire il diritto di proprietà? E, a prescindere, è possibile effettuare l’homesteading del diritto di fare rumore?». Per prima cosa, quello che viene chiamato “rumore”, non è altro che lo spostamento di determinate entità fisiche definite, appunto, come onde sonore capaci di interagire con l’ambiente circostante. Affinché esse possano causare delle modificazioni sensibili ai corpi fisici da esse investiti è necessario che esse raggiungano una frequenza ed intensità estremamente alta. Mentre per quanto riguarda la possibilità di procurare danni, anche gravissimi, all’organismo umano sono sufficienti valori decisamente più bassi, si ricordi che la prassi giurisprudenziale ha ritenuto invalicabile la soglia degli 83 decibel. Mentre il rumore prodotto dagli scarichi delle auto da competizione raggiunge i 130 (a cui andrebbe sommata l’assiduità di produzione nel corso dell’anno), sufficiente a danneggiare un corpo umano ma non ad interagire sensibilmente in maniera non negativa con l’ambiente. Da queste considerazioni si ricavano due dati interessanti circa il rumore. La prima è che esso è assimilabile in tutto e per tutto al getto (nel nostro caso, non autorizzato) di entità fisiche. Così, se gettare un mattone (o qualsiasi altra entità) in un giardino senza creare alcun danno non è meno lesivo del diritto all’escludibilità facente capo ad una proprietà assoluta, non è meno lesivo della proprietà di farlo causando dei danni ad un’aiuola fiorita (sarebbe una doppia lesione), lo stesso identico discorso va fatto per il rumore. La seconda considerazione, che anche il più sciagurato degli economisti potrà confermare, è che ciò a cui noi facciamo riferimento come “rumore” altro non è se non una mera esternalità negativa. Ed è tenendo a mente questo dato che è possibile confutare la curiosa ipotesi di un «homesteading del diritto al rumore». E’ notorio che le esternalità negative, proprio come nel caso dell’autodromo, comportino gravi pregiudizi alle proprietà che le devono subire. Abbiamo già definito che il rumore non è altro che un’esternalità negativa. Ma se tale è il rumore, la stessa cosa sarà valida per il diritto al rumore. Di fatti, questo non è altro che il diritto di inficiare la proprietà nel suo momento dell’escludibilità e nell’occupazione della proprietà con delle entità fisiche appartenenti a terzi. Ma ovviamente, un simile diritto, potrebbe essere acquisito per homesteading soltanto nei confronti di territori allo stato di natura. In una simile eventualità, ma solo in questa il successivo homesteader del terreno la cui proprietà è danneggiata dall’esternalità-rumore non avrebbe alcun diritto a lamentarsi con il rumoroso homesteader preesistente. In caso contrario, esattamente come a Monza, il diritto di rumore potrebbe essere acquisito soltanto attraverso un mutuo accordo contrattuale con cui al proprietario venga corrisposta un’indennità rappresentante il prezzo che il rumoroso vicino (il gestore dell’autodromo) deve pagare per il diritto di rumore. Affinché, cioè, il suo getto di onde sonore non costituisca più una lesione all’assolutezza della proprietà; e non lo è, proprio perché è stato acquistato uno dei potenzialmente innumerevoli sticks della bundle-proprietà, il diritto di rumore. Di certo, quando venne costruita la pista, i terreni attigui erano già di proprietà di qualcuno che possedeva legittimamente l’esclusiva della concessione del diritto di rumore. A scanso di equivoci ribadisco per la seconda volta che la teoria libertaria non prevede alcuna ipotesi di usucapione. Dunque, vedete, non c’è proprio storia! Un’ultima ipotesi, rasente l’assurdo. Alla luce di quanto precede, è possibile l’acquisizione per homesteading mediante l’uso del… rumore?! Sorprendentemente la risposta è probabilmente sì. Ma si tratterebbe di episodi in cui -quasi sicuramente- ci sarebbe più da risarcire che da acquisire! Abbiamo visto che qualsiasi getto di cose su un’altrui proprietà rappresenta una violazione della stessa. A maggior ragione questo deve valere per le esternalità. Rumore, fumi e polveri cancerose, liquidi velenosi e a seguire. Ma con dei distinguo. Se è vero che il versamento di un dato liquido potrebbe portare alla modificazione di un terreno, fatto che sembrerebbe lasciare aperta l’ipotesi di homesteading (benché Locke avesse in mente il mescolarsi del lavoro alla terra per realizzarne una trasformazione «produttiva»…) questo non può essere valido per il rumore. Infatti, un onda sonora particolarmente intensa potrebbe, ad esempio, far staccare dei massi da una parete rocciosa (o del ghiaccio) o potrebbe abbattere degli alberi. in tali eventualità le ipotesi sarebbero due. Se il terreno colpito dagli eventi già appartiene a qualcuno (caso Monza) l’operazione sarà stata totalmente illegittima ed i proprietari avranno diritto ad una richiesta di risarcimento per l’intero ammontare dei danni arrecati. Ma anche nell’ipotesi dello stato di natura dei territori interessati, la proprietà per homesteading non si estenderebbe oltre le rocce franate a valle (o il ghiaccio), o gli alberi sradicati (e solo se effettivamente sradicati). Ma sottolineo che ciò avverrebbe solo in caso di territori allo stato di natura. In conclusione, vorrei chiarire una cosa. Se anche qualcuno riuscisse a provare convincentemente la coerente del diritto ad investire caso di conflitto fra proprietà (di cui una fasulla) in cui quella del diritto di rumore verrebbe a scontarsi con quella, veramente tale, della proprietà di se stessi, implicante il diritto alla non aggressione. Considerate che persino la nostra giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto un di rumore un’altrui proprietà, o peggio l’homesteading del rumore con la teoria che fu di Locke ci si troverebbe a dover risolvere un’impossibile tale diritto nel catalogo dell’art. 2, seppure con un espressione fumosa come “diritto alla salute” e ditemi, c’è ancora qualcuno che si sente di difendere il diritto di fracassare i timpani ad una persona non consenziente che insiste sulla sua proprietà? 

Spesso capita che le soluzione giusta sia anche la più semplice. Questa è la grande virtù del “proprietarismo” e del libertarismo in generale. A voi il confronto fra le tante criptiche righe che mi sono occorse per spiegare -sommariamente- il sistema attuale le poche e semplici impiegate per affrontare la questione da una prospettiva libertaria (poi infarcite pavlovianamente dalla mia logorrea superflua). E’ da simili confronti che sono convinto della possibile esistenza e funzionamento di un sistema semplicemente efficiente. Ecco perché credo semplicemente nella proprietà.


*Tre precisazioni d’obbligo. 1) Avendo avuto modo, con la stesura di questo articolo, di rivedere nel dettaglio tutta la disciplina in materia, mi convinco sempre più del fatto che il Tribunale abbia agito “forzandogli la mano”. Sia chiaro, chi scrive non è né normativista, né positivista. Noto semplicemente che un giudice, operando nell’ambito di un ordinamento così ostile al diritto di proprietà, sia giunto ad una conclusione assolutamente condivisibile da chi della sua difesa ne ha fatto una ragione di vita. Non sono stupido. Conosco l’ordinamento, la dottrina e la giurisprudenza; mi viene da pensare che qualcosa non quadri. Mi permetto, allora, di azzardare un’ipotesi personalissima e priva di pretese (no querele, grazie!). Non credo che improvvisamente sia sbocciato l’amore fra toghe e libertà-propietà. Mi è giusto ritornato alla mente che l’anno scorso si parlava con grande insistenza della volontà della F.I.A. (la federazione internazionale da cui il circo della Formula Uno dipende) di cancellare dal calendario uno dei due appuntamenti italiani. E se magari…? Dico niente… 2) A chi si straccia già le vesti per l’effetto negativo che questa chiusura comporterà per l’indotto delle attività del circuito, vorrei semplicemente ricordare che da qualche altra parte ci sanno possibilità d’investimento parimenti profittevoli e dignitose che aspettano a braccia aperta i capitali liberati. Se solo anche lo Stato potesse capirlo! 3) Da ultimo, per fugare ogni malevola possibilità di dubbio, tengo a precisare di essere un appassionato della Formula Uno e che, in ogni caso, non considero con disprezzo le attività che altre persone scelgano liberamente in base alle loro preferenze. Purché non ci si diverta a danno degli altri. 

** Per dovere di completezza è necessario segnalare che il codice civile contempla, nel capo destinato ai «modi di acquisto della proprietà», esattamente all’art. 923, una parodia di homesteading, secondo la quale «le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione ». Se solo i venerabili giureconsulti capissero quanto migliorerebbero le cose aggiungendo un semplice prefisso!  

(Per dubbi ulteriori è ovviamente consigliato andare a comprarsi i libri di Murray N. Rothbard)

postato da: marcomura alle ore 23:55 | Permalink | commenti (3)
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