PISTA! PISTA! FATE LARGO AL BENE PRIVATO!*
Con il recente accoglimento delle istanze delle tre famiglie di Biassono, da anni in lotta contro l’ente di gestione dell’autodromo di Monza, responsabile dell’insopportabile frastuono con cui sono costrette a convivere per gran parte dell’anno, il Tribunale di Milano ha fatto sì che si aprisse un acceso dibattito a riguardo. Essendo questo, a nostro avviso, un caso esemplare della (pietosa) condizione in cui langue la disciplina della proprietà e della sua tutela nell’ordinamento giuridico italiano, riteniamo non si debba lasciare sfuggire l’occasione per fare il punto da una prospettiva “proprietaristica” liberale. Per prima cosa, analizzeremo il caso secondo la disciplina vigente, allo scopo di mostrarne le contraddizioni ed i limiti. In un secondo momento l’intera questione verrà riesaminata alla luce dei diversi principi proposti, allo scopo di metterne in evidenza, non solo la possibilità della loro applicazione, ma anche la loro (enormemente) maggiore efficienza e giustizia.
LA DISCIPLINA VIGENTE
L’articolo 832 cc. definisce la proprietà come il diritto, da parte del proprietario «di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico». Ed è proprio questa seconda metà che, facendo implicito riferimento agli artt. 42 ss. Cost., 838 e 869 cc., da vita ad una norma fortemente aporistica in cui, di fatto, la prima parte, che -se considerata da sola- configurerebbe in maniera lineare e corretta una tutela particolarmente forte della proprietà, è resa dalla seconda nulla più che lettera morta. Tutte le norme richiamate hanno, infatti, un contenuto assolutamente incompatibile con il principio di godimento «pieno ed esclusivo». Ad iniziare proprio dalla Costituzione che, fatto notorio, rappresenta il vertice assoluto ed incontestabile dell’intero ordinamento. Ed è proprio in essa che, in quegli artt. 42 ss. cui fa riferimento il codice civile, è contemplata (a) la legittimità dell’espropriazione «per motivi d’interesse generale» nei casi preveduti dalla legge (estesa oltre che alla proprietà fondiaria anche a quella di «determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di eminente interesse generale»); (b) la previsione che sia esclusivamente lo Stato colui che con «legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità»; stabilendo (c) che «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà». Circa gli altri due articoli richiamati dall’articolo vale giusto la pena ricordarne la rubricazione: «Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico» per quanto riguarda l’art. 838, e «Piani regolatori» per quanto riguarda l’art. 869., che è il primo di quattro articoli che stabiliscono come i proprietari d’immobili «devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti ». Vi è poi la rinnovata previsione, all’art. 834, dell’«Espropriazione per pubblico interesse», per le cui norme relative si fa rimando alle leggi speciali. Per cominciare è d’obbligo segnalare un dato di fatto. La disciplina codicistica e quella costituzionale condividono, con la più assoluta concordanza, lo stesso identico punto di vista concettuale. «Ci mancherebbe altro!», verrebbe da brontolare. Sì, ma prima di far sfoggio sì saccenteria, vale la pena un piccolo sforzo mnemonico. Come è noto, la Costituzione risale alla deliberazione del 22 dicembre ’47 dall’Assemblea Costituente. Ma il codice civile… è datato ’40 ed è a firma Mussolini-Grandi! Se mai ce ne fosse stato bisogno, la prova definitiva di come non esista differenza di fondo tra tutte le diverse forme e sfumature di socialismo che siano mai esistite. Ora, ovvietà a parte, il punto è che questo onnipresente «interesse generale», che tanto viene invocato per limitare il diritto di proprietà, semplicemente non esiste. Esso rappresenta il ripugnante retaggio di quel teorico della società chiusa e totalitaria che fu Rousseau, padre di Hegel e Marx e dunque nonno del Nazismo e del Comunismo. Si scrive interesse generale. Si legge, la massa volgare e presuntuosa (organizzata ed indottrinata ad arte) che schiaccia il singolo e la sua proprietà: un pericolosi nemici da far tacere. Aprite un libro di storia e troverete che tutti i peggiori sanguinari della storia non avevano altro in bocca che il bene comune, l’interesse generale, e tutte le altre formule stregonesche che il socialismo abbia mai creato. Come può essere proprietà quella che in ogni momento potrebbe essere (è) sottratta al legittimo detentore dissenziente perché l’interesse pubblico così ha predisposto per bocca del suo mediatore reificato: lo Stato ed i suoi sgherri e burocrati? Come è evidente dalla sola lettura dei punti da me riportati sopra, il nostro ordinamento -come tanto altri- sembra calibrato più sulla lunghezza d’onda dell’Unione sovietica che fu, piuttosto che su quella di un paese veramente civile e libero in cui si possa realmente vivere onestamente, non danneggiando alcuno e dando a ciascuno il suo. Non lo si può fare perché non esiste la sola base da cui una società giusta ed ordinata può prendere le mosse. Non esiste una legislazione ed una cultura giuridica che riconosca e difenda l’unico vero diritto dell’uomo: la proprietà.
PROPRIETÀ ED IMMISSIONI
Tornando al nostro caso, è necessario aggiungere alla disciplina precedentemente ricordata, la norma prevista nell’ambito della proprietà fondiaria in materia di immissioni. L’art. 844 recita: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso». Analizziamo il contenuto della norma. (a) Con normale tollerabilità, la consolidata prassi giurisprudenziale fa riferimento al valore di 83 decibel. L’esposizione ad un qualsiasi valore superiore è ritenuta dannosa per l’organismo umano. Essendo l’espressione -evidentemente- una formulazione assolutamente generica che lascia il più ampio margine di discrezionalità, il giudice non può fare altro che rimettersi alla imparziale “saggezza” del consulente tecnico. In teoria dunque, questo valore dovrebbe essere il neutro risultato di una lunghissima serie di esperienze di laboratorio condotte con rigore scientifico. Ritengo perciò che possa essere preso per valido in quanto anche un sistema di tribunali in libera concorrenza raggiungerebbe, con tutta probabilità, una simile soluzione. (b) Con l’espressione condizione dei luoghi, il codice vuole sostenere che lo stesso rumore possa essere valutato in maniera differente a seconda del luogo in cui viene prodotto. Ad esempio il frastuono di un particolare macchinario verrà giudicato tollerabile se ci si trova in una zona industriale ma intollerabile in una residenziale. Se in linea di massima questa previsione sembrerebbe condivisibile, è evidente il sorgere di una questione problematica. E’ realmente così semplice, infatti, distinguere con precisione chirurgica “zone di tollerabilità” da “zone d’intollerabilità”? E in fondo, quali dovrebbero essere gli esatti criteri che potrebbero soccorrere a questo fine? Quasi certamente non quelli imposti dai pianificatori con i loro codici. Noi siamo per l’universalità del diritto di proprietà. Non possiamo accettare misure che surrettiziamente, nel nome di un malinteso “senso pratico”, ne facciano una barzelletta che può avere finali diversi tanti quanti sono i giudici che la raccontano! (c) Veniamo ora al contemperamento fra produzione e proprietà. Chiunque possieda qualche fondamento di diritto costituzionale certamente saprà che il termine contemperamento (o anche “bilanciamento”, come tanto piace ai seguaci di Montesquieu) designa un’operazione particolarmente frequente nell’ambito di un ordinamento basato su una carta costituzionale che pretenda di dare eguale tutela ad istanze contrapposte. Si tratta di una delle tante ridicole conseguenze dello squallido mix di socialdemocrazia e positivismo giuridico cui dobbiamo tante delle sciagure che ci affliggono. E’ un’operazione che si risolve sempre, e non potrebbe che essere così, in un compromesso che, lungi dal soddisfare realmente almeno uno dei portatori dei diversi interessi tutelati, si risolve nella negazione delle pretese di tutte le parti, di fatto ledendo il presunto diritto di entrambe. Di fatto, si tratta della sostituzione dei due “diritti” opposti con un altro diverso ed imposto alle parti. Tradotto nella realtà tutto ciò significa che, per esempio, ciascun proprietario (tutelato dalla legge, apparentemente) potrebbe vedersi portato via il suo podere qualora il burocrate di turno decidesse di far passare una strada larga e di grande utilità sociale (fondamento della Costituzione) proprio di lì. Il bilanciamento sarebbe l’esproprio forzato del proprio bene-terra in cambio di pochi miserabili quattrini (ed in ogni caso falsi!), giusto il tanto che lo stesso burocrate (parassita, vivente esso stesso di… rapina) ha deciso essere “ragionevole” nell’ottica del bilanciamento. A me, proprietarista convinto, pare evidente che un simile metodo non possa essere considerato né giusto né efficiente. Di fatto è sempre lo Stato a decidere cosa è degno di tutela, rinnegando la sua stessa parola che garantiva la tutela a tutti i diritti in gioco. Ma, se la questione fosse tutta qui, potremmo anche essere (quasi) pazienti. La vera oscenità, ciò che più grida vendetta, è semplicemente che questo ridicolo bilanciamento, preveda l’assurda ipotesi di conflitto tra produzione, e proprietà! Com’è possibile ritenere vi possa essere conflitto fra proprietà e produzione, dal momento che è proprio la prima a costituire la condizione logica necessaria (precedente) affinché ci possa essere la seconda (successiva)?! Un ordinamento in cui non vi sia certezza sull’assolutezza del diritto di proprietà è una società in cui il calcolo economico, condizione sine qua non della produzione è messo fortemente a rischio. Altro che bilanciamento e cretinate di contorno… avete mai visto qualcuno mangiare una torta e poi cucinarla? I socialisti sembrerebbe di sì. Di certo hanno visto pochi libri di economia! (d) Infine, l’ultimo dei quattro punti, quello della priorità di un determinato uso. Si tratta, in sostanza, di una parodia di homesteading**, secondo cui, facendo un esempio, l’ultimo proprietario ad aver costruito la sua abitazione -pur nella sua proprietà- dieci anni dopo l’installazione nella zona di una rumorosissima fabbrica, non avrebbe diritto a lagnarsi del fastidio patito per causa del rumore. Come vedete, a conti fatti, anche il costituzionalmente garantito “diritto alla salute” incede barcollante a seconda della volontà giurisprudenziale. Sembra una cosa buona… ma non lo è. Com’è possibile parlare di proprietà quando la sua assolutezza potrebbe essere limitata o esclusa da circostanze e casualità temporali indipendenti e/o contrarie alla sua volontà? La teoria liberale respinge qualsiasi ipotesi di usucapione: un furto, una lesione del diritto di proprietà non può essere legittimata dal trascorrere del tempo. Tale era, tale è. Salvo intervenga una sanatoria contrattuale, ma questo è un altro discorso.
Cosa abbiamo appreso da tutto questo leguleismo? Che il sistema attuale non tutela in maniera efficace i diritti dei cittadini. Questo sia chiaro anche per quei liberali scettici verso posizioni più coerenti, per quali ogni ipotesi di scenario differente dall’attuale modello statualizzato comporterebbero gravi ingiustizie. Ah sì? Per dovere d’onesta, nell’ambito dell’attuale contesto legislativo, una soluzione che all’apparenza sembrerebbe portare ad un “accettabile” compromesso sarebbe quella dell’applicazione per analogia dell’art. 912 inerente alla «conciliazione di opposti interessi» in materia di proprietà e acque pubbliche. Questa norma stabilisce che «l’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto». Così, il giudice (di pace, ex art. 7 c.p.c.) potrebbe stabilire secondo equità (a richiesta ex art. 114 c.p.c.) una somma che l’autodromo dovrebbe corrispondere periodicamente ai proprietari cui le rumorose attività motoristiche impediscano di godere nella sua interezza del diritto di proprietà. Si badi bene che, in un’ottica proprietarista questa soluzione sarebbe una mera second-best, in ogni caso lesiva dell’assolutezza del principio dell’assolutezza della proprietà. D’altro canto, per quanto ne possiamo sapere, non è da escludere che anche in una società integralmente libera simili controversie possano essere risolte in questa maniera. E’ coerente con il libertarismo qualsiasi compromesso contrattuale, purché liberamente accettato da tutte le parti e munito di clausola d’esecuzione. Ma vediamo come, proprio sulla base delle teorie proprietarie sia chiara e lineare la risoluzione di questo caso.
UNA VISIONE LOCKEIANA (COERENTE)
Chiariamo da subito che essendo la proprietà il primo e l’unico reale diritto dell’uomo, non è possibile alcun bilanciamento con alcun altro diritto-pretesa, e tanto meno con quelle fallacci e subdole trappole rappresentate dai cosiddetti diritti sociali, i “nuovi diritti” e le vaghe formulette oppressive («bene comune», «interesse generale» etc.) di paternità rousseauiana proclamate dalla nostra carta costituzionale con così insopportabile sicumèra. La soluzione di qualsiasi conflitto apparentemente contrastante fra due (o più) diritti-pretesa deve essere sempre risolto riconducendo l’intera questione al diritto di proprietà. La difficoltà di trovare rapida soluzione a conflitti particolarmente controversi sta tutta nella difficoltà necessaria per delineare l’esatta definizione dei diritti di proprietà in gioco. Il caso di Monza, in realtà è piuttosto semplice. Si presume (anche perché così risulta dagli atti) che, tanto i proprietari della pista quanto quelli dei fondi attigui, possiedano legittimamente la proprietà sulla quale insistano. Il che -per quanto ci riguarda- presuppone che vi sia stato, a monte nel tempo, un originario homesteader da cui abbia avuto corso un legittimo continuo trasferimento contrattuale del titolo di proprietà. Diciamo pure, una proprietà piena, senza l’alienazione di diritti reali a terzi. Una proprietà originaria -infatti- è sempre assoluta, e non potrebbe che essere tale. Il che significa che si compone di due momenti complementari, quello (a) dell’escludibilità più (b) tutti i diritti reali che il legittimo proprietario potrebbe volontariamente alienare a terzi, e che fino al momento dell’alienazione contrattuale ad esso sono riservati (come per quelli previsti anche dal nostro codice civile, ma con la differenza di una casistica teoricamente infinita, limitata dalla sola fantasia imprenditoriale del proprietario). Supponiamo che la stessa assolutezza originaria della proprietà sia stata mantenuta nel corso del tempo, quindi fino ad oggi, per tutti i proprietari dei fondi in causa. (In verità noi non possiamo sapere se sia così, ma non avendo possibilità di fare una simile indagine tornando indietro nei millenni, prendiamo come legittima la situazione attuale). Sarebbe, d’altro canto, un futile spreco tempo interrogarsi sull’eventualità che i proprietari dell’anno 1688 abbiano o meno alienato il diritto di promanare liberamente sui propri fondi rumore degli scarichi liberi dei futuri veicoli da competizione! La domanda corretta da farsi è quindi la seguente. Può una persona, non contrattualmente a ciò legittimata, diminuire l’assolutezza del diritto di proprietà di un terzo? Chiunque si ritenga amico di Locke e nemico di Rousseau non può permettersi di avere dubbi in proposito. Probabilmente, sebbene la semplice visione proprietaristica-libertaria del bundle of sticks dia già una risposta assolutamente esauriente, è possibile che uno scettico potrebbe avanzare qualche obiezione. Prendo in analisi le uniche due che mi sono sembrate degne di essere discusse. «Ma come può del semplice rumore aggredire il diritto di proprietà? E, a prescindere, è possibile effettuare l’homesteading del diritto di fare rumore?». Per prima cosa, quello che viene chiamato “rumore”, non è altro che lo spostamento di determinate entità fisiche definite, appunto, come onde sonore capaci di interagire con l’ambiente circostante. Affinché esse possano causare delle modificazioni sensibili ai corpi fisici da esse investiti è necessario che esse raggiungano una frequenza ed intensità estremamente alta. Mentre per quanto riguarda la possibilità di procurare danni, anche gravissimi, all’organismo umano sono sufficienti valori decisamente più bassi, si ricordi che la prassi giurisprudenziale ha ritenuto invalicabile la soglia degli 83 decibel. Mentre il rumore prodotto dagli scarichi delle auto da competizione raggiunge i 130 (a cui andrebbe sommata l’assiduità di produzione nel corso dell’anno), sufficiente a danneggiare un corpo umano ma non ad interagire sensibilmente in maniera non negativa con l’ambiente. Da queste considerazioni si ricavano due dati interessanti circa il rumore. La prima è che esso è assimilabile in tutto e per tutto al getto (nel nostro caso, non autorizzato) di entità fisiche. Così, se gettare un mattone (o qualsiasi altra entità) in un giardino senza creare alcun danno non è meno lesivo del diritto all’escludibilità facente capo ad una proprietà assoluta, non è meno lesivo della proprietà di farlo causando dei danni ad un’aiuola fiorita (sarebbe una doppia lesione), lo stesso identico discorso va fatto per il rumore. La seconda considerazione, che anche il più sciagurato degli economisti potrà confermare, è che ciò a cui noi facciamo riferimento come “rumore” altro non è se non una mera esternalità negativa. Ed è tenendo a mente questo dato che è possibile confutare la curiosa ipotesi di un «homesteading del diritto al rumore». E’ notorio che le esternalità negative, proprio come nel caso dell’autodromo, comportino gravi pregiudizi alle proprietà che le devono subire. Abbiamo già definito che il rumore non è altro che un’esternalità negativa. Ma se tale è il rumore, la stessa cosa sarà valida per il diritto al rumore. Di fatti, questo non è altro che il diritto di inficiare la proprietà nel suo momento dell’escludibilità e nell’occupazione della proprietà con delle entità fisiche appartenenti a terzi. Ma ovviamente, un simile diritto, potrebbe essere acquisito per homesteading soltanto nei confronti di territori allo stato di natura. In una simile eventualità, ma solo in questa il successivo homesteader del terreno la cui proprietà è danneggiata dall’esternalità-rumore non avrebbe alcun diritto a lamentarsi con il rumoroso homesteader preesistente. In caso contrario, esattamente come a Monza, il diritto di rumore potrebbe essere acquisito soltanto attraverso un mutuo accordo contrattuale con cui al proprietario venga corrisposta un’indennità rappresentante il prezzo che il rumoroso vicino (il gestore dell’autodromo) deve pagare per il diritto di rumore. Affinché, cioè, il suo getto di onde sonore non costituisca più una lesione all’assolutezza della proprietà; e non lo è, proprio perché è stato acquistato uno dei potenzialmente innumerevoli sticks della bundle-proprietà, il diritto di rumore. Di certo, quando venne costruita la pista, i terreni attigui erano già di proprietà di qualcuno che possedeva legittimamente l’esclusiva della concessione del diritto di rumore. A scanso di equivoci ribadisco per la seconda volta che la teoria libertaria non prevede alcuna ipotesi di usucapione. Dunque, vedete, non c’è proprio storia! Un’ultima ipotesi, rasente l’assurdo. Alla luce di quanto precede, è possibile l’acquisizione per homesteading mediante l’uso del… rumore?! Sorprendentemente la risposta è probabilmente sì. Ma si tratterebbe di episodi in cui -quasi sicuramente- ci sarebbe più da risarcire che da acquisire! Abbiamo visto che qualsiasi getto di cose su un’altrui proprietà rappresenta una violazione della stessa. A maggior ragione questo deve valere per le esternalità. Rumore, fumi e polveri cancerose, liquidi velenosi e a seguire. Ma con dei distinguo. Se è vero che il versamento di un dato liquido potrebbe portare alla modificazione di un terreno, fatto che sembrerebbe lasciare aperta l’ipotesi di homesteading (benché Locke avesse in mente il mescolarsi del lavoro alla terra per realizzarne una trasformazione «produttiva»…) questo non può essere valido per il rumore. Infatti, un onda sonora particolarmente intensa potrebbe, ad esempio, far staccare dei massi da una parete rocciosa (o del ghiaccio) o potrebbe abbattere degli alberi. in tali eventualità le ipotesi sarebbero due. Se il terreno colpito dagli eventi già appartiene a qualcuno (caso Monza) l’operazione sarà stata totalmente illegittima ed i proprietari avranno diritto ad una richiesta di risarcimento per l’intero ammontare dei danni arrecati. Ma anche nell’ipotesi dello stato di natura dei territori interessati, la proprietà per homesteading non si estenderebbe oltre le rocce franate a valle (o il ghiaccio), o gli alberi sradicati (e solo se effettivamente sradicati). Ma sottolineo che ciò avverrebbe solo in caso di territori allo stato di natura. In conclusione, vorrei chiarire una cosa. Se anche qualcuno riuscisse a provare convincentemente la coerente del diritto ad investire caso di conflitto fra proprietà (di cui una fasulla) in cui quella del diritto di rumore verrebbe a scontarsi con quella, veramente tale, della proprietà di se stessi, implicante il diritto alla non aggressione. Considerate che persino la nostra giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto un di rumore un’altrui proprietà, o peggio l’homesteading del rumore con la teoria che fu di Locke ci si troverebbe a dover risolvere un’impossibile tale diritto nel catalogo dell’art. 2, seppure con un espressione fumosa come “diritto alla salute” e ditemi, c’è ancora qualcuno che si sente di difendere il diritto di fracassare i timpani ad una persona non consenziente che insiste sulla sua proprietà?
Spesso capita che le soluzione giusta sia anche la più semplice. Questa è la grande virtù del “proprietarismo” e del libertarismo in generale. A voi il confronto fra le tante criptiche righe che mi sono occorse per spiegare -sommariamente- il sistema attuale le poche e semplici impiegate per affrontare la questione da una prospettiva libertaria (poi infarcite pavlovianamente dalla mia logorrea superflua). E’ da simili confronti che sono convinto della possibile esistenza e funzionamento di un sistema semplicemente efficiente. Ecco perché credo semplicemente nella proprietà.
*Tre precisazioni d’obbligo. 1) Avendo avuto modo, con la stesura di questo articolo, di rivedere nel dettaglio tutta la disciplina in materia, mi convinco sempre più del fatto che il Tribunale abbia agito “forzandogli la mano”. Sia chiaro, chi scrive non è né normativista, né positivista. Noto semplicemente che un giudice, operando nell’ambito di un ordinamento così ostile al diritto di proprietà, sia giunto ad una conclusione assolutamente condivisibile da chi della sua difesa ne ha fatto una ragione di vita. Non sono stupido. Conosco l’ordinamento, la dottrina e la giurisprudenza; mi viene da pensare che qualcosa non quadri. Mi permetto, allora, di azzardare un’ipotesi personalissima e priva di pretese (no querele, grazie!). Non credo che improvvisamente sia sbocciato l’amore fra toghe e libertà-propietà. Mi è giusto ritornato alla mente che l’anno scorso si parlava con grande insistenza della volontà della F.I.A. (la federazione internazionale da cui il circo della Formula Uno dipende) di cancellare dal calendario uno dei due appuntamenti italiani. E se magari…? Dico niente… 2) A chi si straccia già le vesti per l’effetto negativo che questa chiusura comporterà per l’indotto delle attività del circuito, vorrei semplicemente ricordare che da qualche altra parte ci sanno possibilità d’investimento parimenti profittevoli e dignitose che aspettano a braccia aperta i capitali liberati. Se solo anche lo Stato potesse capirlo! 3) Da ultimo, per fugare ogni malevola possibilità di dubbio, tengo a precisare di essere un appassionato della Formula Uno e che, in ogni caso, non considero con disprezzo le attività che altre persone scelgano liberamente in base alle loro preferenze. Purché non ci si diverta a danno degli altri.
** Per dovere di completezza è necessario segnalare che il codice civile contempla, nel capo destinato ai «modi di acquisto della proprietà», esattamente all’art. 923, una parodia di homesteading, secondo la quale «le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione ». Se solo i venerabili giureconsulti capissero quanto migliorerebbero le cose aggiungendo un semplice prefisso!
(Per dubbi ulteriori è ovviamente consigliato andare a comprarsi i libri di Murray N. Rothbard)