SEI LIBERTARIO? NON SPOSARTI!
«E’ lecito per un libertario un contratto tra marito e moglie che dice che se la moglie vuole divorziare lo può fare solo con l'assenso di un “giudice” indicato nel contratto? Cioè, posso lasciare la mia decisione di divorziare nelle mani di un terzo (e in questo senso limitare la propria libertà di decidere se divorziare o no)?»
Chi scrive, essendo un cultore appassionato di diritto delle religioni è bene attento al fatto che quello del matrimonio è un argomento assolutamente delicato che, soprattutto secondo gli standard valutativi libertari, non dovrebbe avere nulla – o quasi – a che vedere con le discussioni leguleie quanto, a limite, con quelle di sociologia, psicologia, storia e filosofia. Così, da una prospettiva sociologica si potrebbe aprire un’ampissima digressione, che ne abbraccerebbe una altrettanto ampia in ambito economico, per sottolineare la genesi dell’istituto del matrimonio come il più fortunato esempio di pratica utilitaristica nella storia dell’umanità. Da una psicologica, invece, ci si potrebbe soffermare sullo studio del perché l’uomo abbia ritenuto di agire in tale maniera. Da storico osserverei la precocissima involuzione di questo istituto in strumento di controllo ed ingegneria sociale nelle mani dei folli governanti di ogni dove e quando. Infine, da cultore di filosofia, potrei interrogarmi su questioni come, ad esempio, quale sia il senso corretto da dare al matrimonio, come deve essere vissuto, quale deve essere il criterio razionale per la scelta del coniuge e così via. Ma, essendo stato interpellato in veste di “giurista” (questo è l’ambito in cui sono, almeno comparativamente, più accreditato per un parere tecnico), mi limiterò a trovare la miglior soluzione possibile da un punto di vista del proprietarismo (chiamatelo come vi pare, tanto è di questo che il “libertarismo” si tratta) allo stesso tempo con un occhio di riguardo a mettere in evidenza e chiarire gli aspetti più controversi della questione più generale riguardante la «limitazione volontaria della propria libertà». Al giorno d’oggi, il significato dell’istituto matrimoniale è profondamente confuso. La causa principale di questo fatto è la prevalenza in ambito giuridico della teoria della promessa come contratto vincolante. Dal punto di vista libertario, invece, essendo una simile teoria da respingere con sdegno, l’analisi si rivela lineare. Il matrimonio altro non è che una particolare scelta di vita poggiata sulla libera volontà dei coniugi[i], e non potrebbe essere diversamente (tecnicamente giusto un’alternativa ad altre – in particolare al celibato). Naturalmente, questa libera volontà non può che manifestarsi attraverso la stipulazione di un contratto nel quale si palesano i «diritti e doveri» coniugali. Che poi esso sia visibile o meno, questo non ha la minima importanza. Tutt’al più il coniuge sprovveduto, come avviene in qualsiasi altro caso di accordo tacito o orale, potrebbe incontrare delle difficoltà al momento della sua prova in giudizio. Ma niente più. D’altro canto, il fatto stesso che esista un nucleo familiare (beni e prole in comune etc.) dimostra l’esistenza di un contratto matrimoniale, magari tacito, ma certamente concluso secondo libera volontà. Se così non fosse, è logico supporre che una delle parti avrebbe precedentemente agito in giudizio contro l’altra per rapina, riduzione in schiavitù, stupro e così via. Chiariamo le idee su due punti la cui corretta definizione è indispensabile alla comprensione dell’argomento trattato. Con (1) l’espressione libera volontà – che non è altro che una tautologia, essendo sufficiente riferirsi alla volontà, non potendo questa che essere «libera» – si intende una condizione univoca della mente del soggetto agente – «che desidera qualcosa e si dispone all’azione per ottenerla» – e che si esplica nel mondo visibile attraverso una scelta che, a sua volta, non è che il compimento di un’azione che sia cosciente (nel senso che il soggetto sia in grado di rapportarsi coerentemente all’azione e capace di intuirne gli effetti prevedibili e desiderarli) e libera (nel senso che non vi sia un intervento coercitivo di terzi che costringano l’attore ad agire in maniera univoca contro il proprio desiderio). Di fatto, è evidente, vale l’equazione volontà-scelta. Per quanto, invece, riguarda (2) il contenuto del contratto matrimoniale – a prescindere da cosa il matrimonio abbia rappresentato e rappresenti per l’umanità – bisogna distinguere categoricamente quelli che sono (a) i rapporti sentimentali fra coniugi da tutto ciò che può essere ricondotto ai (b) rapporti economici in senso lato e dalle (c) prestazioni personali, una sottocategoria particolare nell’ambito dei penultimi. Ritenendo fuori luogo dover dimostrare cosa sia un rapporto sentimentale, passo all’esemplificazione dei rimanenti punti. Un rapporto economico può essere la proprietà comune della abitazione adibita a dimora del nucleo familiare. Oppure il vincolo di un coniuge a elargire in favore dell’altro una certa somma di denaro ad una certa cadenza nell’ambito di un lasso di tempo concordato. Con l’espressione prestazione personale, intendo – sulla base delle «prestazioni d’autore» contemplate anche dal nostro codice civile – tutte quelle la cui messa in opera è vincolativamente posta in capo al soggetto obbligato. Ad esempio l’obbligazione da me assunta di accompagnare una determinata persona in un determinato luogo (magari un bambino all’asilo). Oppure, ancora più chiaramente, l’obbligazione per cui devo scrivere personalmente un articolo di giornale o incidere le tracce di basso sull’album di un cantante che a tale fine mi ingaggia. Per farla breve, si tratta di tutte quelle prestazioni in cui la discriminante indispensabile sia l’adempimento personale del soggetto cui fa capo l’obbligazione. Manca cioè la fungibilità. L’obbligo «che la camera da letto sia pulita» (rapporto economico, in quanto l’obbligato può pagare un terzo affinché svolga il lavoro) è cosa ben diversa dall’obbligo «che Marco Mura pulisca la camera da letto» (per cui sono obbligato a compiere materialmente in prima persona l’intero ingrato lavoro). Detto questo, quale sarebbero gli accordi matrimoniali in una libera società fra due libertari2? Rapporti sentimentali. Certamente – proprio come accade oggi – non esisterebbe nessuna agenzia legale disposta ad accollarsi folli impieghi come quello di costringere il coniuge non più innamorato a ripristinare il suo sentimento (cioè la sua volontà in materia di sentimenti) allo stato in cui era nel momento in cui concluse il “contratto-accordo sentimentale” con la sua ormai ex “dolce metà”. Non si assisterebbe ad un così squallido fenomeno per un motivo molto semplice: non è possibile farlo. Se per esempio, due persone ignoranti stipulassero volontariamente un contratto imperniato sulla sciocca promessa del «finché morte non vi separi», questo sarebbe senza dubbio nullo (inoltre, l’agenzia legale dovrebbe rispondere dei danni per frode per avere offerto ai suoi clienti una prestazione impossibile a causa dell’impossibilità stessa dell’oggetto del contratto). Perché? Semplice. Le promesse (esplicazioni esteriori di una condizione mentale) sono riconducibili alla volontà degli attori (la condizione mentale). Ma questa non è alienabile. In base alle leggi naturali riguardanti l’uomo, essa è patrimonio unico dello specifico soggetto e non suscettibile di trasferimento. Questo significa che non si può concludere alcun contratto vincolante in cui uno degli oggetti sia la mera volontà del concludente! Ma c’è dell’altro. Non potendo prevedere quali saranno le proprie idee in futuro, nessuno può essere «proprietario» in senso tecnico della propria volontà. Infatti, cosa significherebbe «decidere della propria volontà» se non semplicemente mutarla? Per sua stesa natura la volontà umana (libera, a differenza di quella animale meramente determinata – e quindi forse neppure meritevole di tale appellativo) è una condizione instabile. Quante volte, nella vostra vita, è bastato leggere quattro righe, magari per puro caso, per farvi cambiare totalmente idea su un argomento? La vostra “volontà” (politica, in questo caso) appena finito di leggere L’etica della libertà, era la stessa di cui eravate pervasi durante il vostro primo giorno sui banchi delle scuole medie superiori? Bene, qui non si tratta di sola teoria libertaria. Qualsiasi, e sottolineo qualsiasi, persona assennata (cioè, ahimè poche) si renderebbe conto della tragedia che rappresenterebbe per l’umanità l’idea di costringere chiunque a comportarsi nella maniera coerente con la volontà espressa anche tanto tempo prima! E’ così del tutto evidente che, nell’ottica matrimoniale libertaria, la domanda «è possibile divorziare» non ha alcun senso. Ma nemmeno «posso lasciare la mia decisione di divorziare nelle mani di un terzo» ne ha molto. Sarebbe come dire «è possibile che un uomo possa modificare la mia condizione mentale contro la mia volontà»? Chiunque condivida una simile affermazione non solo è ampiamente al di fuori dell’idea libertaria di libertà. Ma la sua posizione – esattamente analoga a quella socialista – è persino più indifendibile di quella degli schiavisti classici: una situazione in cui le persone sono costrette ad agire costantemente conto la loro volontà (e se ne percepiscono nitidamente i segni dell’imputridimento morale conseguente) esiste ed ha un nome ben preciso. Sua maestà il nostro nemico: lo Stato in persona! Ad adiuvandum, sarò ripetitivo al limite estremo della logorrea. Come ho già sottolineato, (1) la volontà non è altro che una condizione mentale della persona. Così, date le leggi di natura inerenti l’uomo, è assolutamente impossibile ipotizzare una sua alienabilità e dunque di una sua presenza sinallagmatica all’interno di un contratto. Vale la pena ricordare che il proprietarismo pretende che, affinché il contratto non sia nullo, vi sia uno scambio dei titoli di proprietà (es. proprietà denaro vs. proprietà automobile). Non essendo una proprietà suscettibile di scambio nel mondo fenomenico, la volontà – va da se – non può essere alienata. La volontà non è solo “inafferrabile” – ad esempio non è modificabile da un intervento coercitivo, fatto che depone fortemente a favore dell’incoercibilità delle scelte a lei riconducibili – in qualsiasi momento dato. Essendo il frutto delle specifiche modificazioni che la nostra mente subisce in conseguenza degli imprevedibili stimoli cui è sottoposta nel corso della vita dell’attore, la volontà è fortemente suscettibile di mutamento. Se così non fosse, sarebbe possibile il calcolo economico esatto; a quel punto non vi sarebbe alcuna parola da spendere in favore della libertà. (2) Nessun uomo può prevedere esattamente quale sarà la sua volontà futura in un imprecisato momento futuro, dinnanzi ad una situazione imprevedibile e dopo avere vissuto una serie di situazioni a loro volta impreviste e affrontate con volontà di volta in volta mutata. Correttamente, a mio avviso, si potrebbe sostenere che neppure l’attore attuale è proprietario della volontà che lo pervaderà fra venti anni, ma anche uno o due – non è questo ciò che importa. Quello che conta è che la volontà è assolutamente inalienabile. Anche questo preclude la possibilità che possano esistere agenzie legali disposte ad agire secondo premesse che se sviluppate coerentemente porterebbero ad esiti dispotici. Nessuno accetterebbe di vivere in un mondo così violento! Rapporti patrimoniali. Per quanto riguarda i contratti economici in senso lato non vi sarebbe alcun problema. I coniugi potrebbero agevolmente definire nel dettaglio la loro reciproca condizione finanziaria futura con gli strumenti contrattuali che più riterranno rispondere alle comuni esigenze. Ad esempio, nel caso in cui volessero la «comunione dei beni» sarebbe sufficiente creare una società alla pari in cui è necessario il consenso congiunto per qualsiasi operazione implicante la disposizione dei beni sociali. Ma si potrebbe anche ipotizzare un’infinità di tipi contrattuali. Per esempio, nella sciagurata ora in cui decidessi di sposarmi ed avere dei figli, allo stesso tempo garantendomi la possibilità di ritirata in qualsiasi momento, potrei optare per definire i rapporti patrimoniali con mia moglie secondo un “leggero” contratto dal seguente tenore: «I sottoscritti Mura Marco e Usai Valentina nati rispettivamente a… aventi sede legale in… costituiscono la società matrimoniale denominata “Mura-Usai famiglia felice” per cui ciascun coniuge s’impegna al deposito di un quinto di tutte le sue entrate nel fondo comune destinato a finanziare le esigenze familiari – definite in base… e secondo… – costituito presso la banca… ed amministrato da entrambi i coniugi secondo i seguenti criteri… Per i seguenti casi d’inadempimento sono stabilite le seguenti sanzioni corrispettive… Qualsiasi disputa su presunte frodi contrattuali, casi d’inadempimento e qualsiasi altra questione attinente al presente contratto verrà risolta da un collegio arbitrale di tre elementi di cui due scelti uno a testa dai coniugi ed uno di comune accordo secondo i seguenti criteri… In qualsiasi momento qualsiasi coniuge potrà recedere dalla società rinunciando implicitamente a quanto fino ad allora versato nel fondo comune». Ciò che però conta, è che in sostanza manca una vera e propria clausola di esecutività. E non potrebbe che essere così! Nessuna società può esserci se i soci desiderano ognuno l’opposto dell’altro. E nessuno potrebbe forzarmi, per gli stessi motivi validi per i “contratti-accordi” sopra analizzati, a mantenere sempre uguale la mia volontà in merito alla mia partecipazione in essa. Benché al momento non abbia approfondito il discorso, mi viene da ipotizzare che un disincentivo all’abbandono della società matrimoniale potrebbe essere dato dall’introduzione di una clausola d’esecuzione, ma al momento non vedo una prestazione non riconducibile alla volontà e quindi non suscettibile di scambio (l’impegno di versare i soldi in cambio di nulla – come nel caso del fondo familiare – non è pur sempre una promessa?). A fortiori, ciò che fa propendere alla libertà assoluta di recesso è il fatto che non vi è uno scambio su cui impiantare un contratto eseguibile. Infatti, la promessa di una donazione è, al pari di qualsiasi altra, assolutamente insuscettibile d’esecuzione coatta. Questo è quanto: dalla società famiglia (è una pseudo-comune, per l’esatezza) qualunque membro può secedere a piacere. Qualsiasi ipotesi contraria implicherebbe schiavitù, quindi sarebbe incompatibile con il libertarismo. Prestazioni personali. Sebbene quanto segue possa sembrare piuttosto triste ai lettori più romantici o “tradizionalisti”, lo strumento contrattuale potrebbe, invece, bene regolare le prestazioni del terzo tipo, quelle da me indicate come prestazioni personali. L’obbligo di convivere, di copulare ad intervalli definiti, di trascorrere un determinato numero di ore al giorno con il proprio figlio etc. sono tutte prestazioni personali riconducibili allo schema del contratto esecutivo. Se si vuole vivere la propria vita coniugale liberi da qualsiasi “forzatura” si lasciano tutti questi punti indefiniti. Così nessuno sarà legittimato ad obbligare un coniuge ad una qualsiasi condotta o compimento di una prestazione. D’altro canto, se nel contratto non si dispongono le prestazioni in maniera che ciascun coniuge dia qualcosa suscettibile di proprietà in cambio all’altro, non potrà esserci che una mera promessa. Confrontate le seguenti clausole di contratti. (a) «Il coniuge Mura Marco si impegna a cucinare per la famiglia il fine settimana, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito umanistico… il coniuge Usai Valentina si impegna a cucinare per la famiglia dal lunedì al venerdì, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito scientifico…». Si tratta di una mera promessa. Nessuno dei due coniugi ottiene alcuna proprietà in cambio della sua (le proprietà coinvolte sono corpo e tempo, ovviamente). (b) «Il Coniuge Mura Marco si impegna a cucinare per la famiglia il fine settimana, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito umanistico… in cambio del versamento del coniuge Usai Valentina di un quinto delle proprie entrate finanziarie sul fondo patrimoniale comune… A sua volta, il coniuge Usai Valentina si impegna a cucinare per la famiglia dal lunedì al venerdì, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito scientifico… in cambio del versamento del coniuge Mura Marco di un quinto delle proprie entrate finanziarie sul fondo patrimoniale comune…». Essendo di natura sinallagmatica, a questo contratto è applicabile la clausola d’esecuzione. Tanto più elevata sarà la somma da riscattare per il recesso (fermo restando che il contratto può essere a tempo, ad esempio «finche i figli non abbiano raggiunto i venticinque anni») tanto minori saranno le probabilità di abbandono. Tutt’altro discorso – riprendendo insieme tutti e tre gli aspetti in cui si è scomposto il rapporto matrimoniale – meriterebbe la valutazione della moralità e della praticità di una condizione in cui due persone oramai indifferenti l’una con l’altra, quando non apertamente ostili, continuino a fare parte dello stesso gruppo sociale ristretto – come nel caso della famiglia. Per fortuna non sono stato interrogato su tale punto. Tuttavia, come chiunque, mi verrebbe da suggerire in tal caso la soluzione dell’affidamento al buon senso – concetto molto meno astratto di quanto comunemente si creda. D’altronde, se esso non fosse un elemento della natura umana, sarebbe l’uomo stesso a non esistere più. Riassumendo brevemente, esistono tre elementi che stabiliscono l’impossibilità della partecipazione involontaria (quindi la limitazione – anche volontaria – della propria libertà) alla società matrimoniale, come a qualsiasi altra società particolare. (1) Nessuno è «padrone» della propria volontà. Benché essa sia parte integrante della mente di una determinata persona, essa è suscettibile di mutamento a prescindere dalla una meta-volontà pregressa. Quindi, se persino io non sono in grado di “possedere” o persino determinare la mia volontà, a maggior ragione nessun’altro potrà essere legittimato ad esserlo. Qualsiasi ipotesi contraria sarebbe contro natura. (2) La volontà si esplica o in azioni coscienti e libere (come chiaramente esposto) oppure in promesse. Le promesse non sono suscettibili di esecutività e sono ontologicamente destinate a esplicarsi in un momento futuro a quello della loro prestazione. Ho ribadito con logorroica insistenza che la volontà è mutabile (in un certo qual modo, direi dinamica). Dunque, mutando la volontà in merito, nessuna promessa può essere mantenuta. In nessun caso. Qualsiasi ipotesi contraria sarebbe contro natura. (3) I contratti familiari, e in generale tutti quelli in cui ci si vincola ad una prestazione senza una corrispettiva proprietà in cambio, sono riconducibili a mere promesse e non possono, perciò, essere suscettibili di esecutività. Qualsiasi ipotesi contraria sarebbe contro ragione. Ad ogni modo, in un mondo libertario andrebbero valutati i casi tipo giurisprudenziali derivati dall’agire delle società legali riguardo i contratti più complessi e di dubbia risoluzione. Personalmente non ritengo che esse si accollerebbero i rischi di fa rispettare contratti allucinanti, benché teoricamente efficaci, come «Mura Marco si impegna alla totale astensione da rapporti extramatrimoniali in cambio del medesimo impegno di Usai Valentina». Probabilmente la psicologia, la sociologia ed il senso comune opterebbero per l’assurdità di una tale ipotesi e la giurisprudenza seguirebbe a ruota. (Notare la posizione fortemente liberale-austriaca contraria alle metodologie proprie dell’illuminismo giuridico dell’imposizione della legge dall’altro e contro la volontà della società – non è che in un mondo senza stato non esisterebbero istituzioni… semplicemente sarebbero aderenti alla volontà generale intesa come semplice senso comune). Quindi, riguardo il matrimonio, sia chiara una cosa. Da proprietarista (benché consapevole che nell’ambito di tutte religioni il matrimonio come sacramento nasca da considerazioni di tipo utilitaristico) confido nell’idea che sia ridurre il legame matrimoniale ad una mera “questione d’amore” o di religione, mettetela come più vi piace E’ fondamentale che il vincolo che unisce i coniugi non vada mai oltre la blando momento sentimentale-ideale di cui i romantici di tutto il mondo non fanno che riempirci le tasche (salvo poi correre ad allearsi con un giudice per rapinare impunemente il povero coniuge – chissà perché sempre di sesso maschile – portandogli via fino all’ultimo centesimo). Essendo il matrimonio un potentissimo strumento di potere nelle mani dello stato, la migliore precauzione al vedere la propria vita rovinata non può che essere la prevenzione: non sposatevi. Allo stato attuale, conoscendo le leggi, si possono anche trovare scappatoie relativamente facili per aggirarle. L’ostacolo più grande, però, è la stupidità dell’innamorato che si ostina a non voler prendere neppure minimamente in considerazione la possibilità di ciò che è più che ovvio agli occhi di chiunque, con mente lucida, riesce a capire. Non siamo padroni della nostra volontà futura. Certo, si possono fare previsioni “ragionevoli” in proposito. Ma la pretesa di poter conoscere il proprio futuro non è che una di quelle nitide esplicazioni dell’odiosa presunzione del sapere di stampo socialista-positivista3. Guarda caso, tutto ciò di cui basta essere intimamente convinti per distruggere, giorno dopo giorno, l’amata quanto fragile libertà, propria e altrui. Secondo ragione, si direbbe che solo un pazzo potrebbe accettare di vivere in schiavitù il resto dei suoi giorni per via di uno stupido errore commesso pochi anni fa. Secondo empirismo, si direbbe che il mondo strabocca di pazzi. Riallacciandoci al discorso della «limitazione della propria libertà in generale», alla luce dell’idea portata avanti in questa analisi, ritengo che la soluzione libertaria sia quella per cui qualsiasi contratto che preveda la coercibilità di decisioni implicanti modificazione della volontà (oltre che essere un’idiozia sul piano fattuale) è nullo per impossibilità di esistenza della prestazione. Qualsiasi ulteriore parola sarebbe una perdita di tempo, quanto meno una sventura per me, visto che questo è stato l’argomento più noioso che abbia finora trattato secondo un profilo libertario. Oltre essermi rotto le palle, mi sono pure avvilito a dismisura quando ho eliminato per errore dal pc la bozza di questo maledetto articolo! Nel dubbio, amico lettore, mi sento comunque di poterti dare un consiglio: se credi nella libertà, non sposarti! Le leggi naturali conducono alla libertà. Ritengo che questa analisi ne sia un’efficace esempio.
[i] Per inciso, da una prospettiva libertaria niente e nessuno potrebbe impedire ad una pluralità di terzi un matrimonio poligamico, così come uno omosessuale e così via. Certo, in quest’ultimo caso – probabilmente – rimarrebbe, in ambito conservatore o religioso tradizionalista, l’annosa discussione sulla moralità di una simile situazione e sulla meritorietà da parte di tale unione del titolo onorifico di “matrimonio”. Ma tutto questo non potrebbe minimamente portare alla limitazione della libertà di alcuno ad intraprendere la strada di un “matrimonio eterodosso”.
2 Se esistesse una società libertaria, secondo un criterio logico di ricostruzione dei fatti, esisterebbe a maggior ragione una società profondamente ispirata ed osservante la teoria proprietaristica. Sebbene le comunità socialiste, o quelle cristiane e così via, si limiterebbero a riconoscere il diritto di secessione alle comunità proprietaristiche, questo non significa che scomparirebbero i problemi legati ad un istituto, quello matrimoniale, reso assolutamente ridicolo nei secoli dall’intervento coercitivo statale. Quindi, benché all’interno di una società proprietaristica – come spiego – il problema di matrimoni e divorzi sarebbe praticamente inesistente, nelle comunità statualizzate (e dunque anche nei casi in cui uno – o più – coniugi appartenessero ad una comunità in cui lo stato si arroga il monopolio della legislazione matrimoniale, come qualsiasi stato che ora mi viene in mente) rimarrebbe il grave problema del divorzio. Questo argomento rientra nella discussione sui rapporti fra diversi ordinamenti, sul quale sono preparato ma che non posso trattare a causa dell’ampiezza della discussione e dell’eccessivo appesantimento della discussione che comporterebbe.
3 Ritenere il contrario significherebbe essere – quantomeno – totalmente al di fuori del background culturale della Scuola austriaca, l’unica in grado di garantire una prospettiva sociale realmente coerente con la libertà, la pace ed il benessere universali. Si commetterebbe l’errore degli esponenti della Scuola di Chicago, con tutto il rispetto parlando, una vera nemica mortale dell’austriaca – al di là dei pochi punti di contatto e delle apparenti consonanze.