lunedì, 12 giugno 2006
Da oggi, sul sito dell'Istituto Bruno Leoni è possibile scaricare (gratuitamente) il focus - curato dal sottoscritto - dal titolo «Proprietà ed esternalità: il caso Biassono e l'autodromo di Monza».
Ringrazio l'Istituto e in particolar modo il prof. Carlo Lottieri per l'importante opportunità concessami e per l'affetto e la disponibilità dimostratemi in questa ed in altre circostanze. Un pensiero d'obbligo anche all'amico Ventinove Settembre, senza l'incoraggiamento e le osservazioni del quale il focus non avrebbe mai visto la luce.
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categoria:diritto, teoria
domenica, 21 maggio 2006

SEI LIBERTARIO? NON SPOSARTI!

«E’ lecito per un libertario un contratto tra marito e moglie che dice che se la moglie vuole divorziare lo può fare solo con l'assenso di un “giudice” indicato nel contratto? Cioè, posso lasciare la mia decisione di divorziare nelle mani di un terzo (e in questo senso limitare la propria libertà di decidere se divorziare o no)?»

Chi scrive, essendo un cultore appassionato di diritto delle religioni è bene attento al fatto che quello del matrimonio è un argomento assolutamente delicato che, soprattutto secondo gli standard valutativi libertari, non dovrebbe avere nulla – o quasi – a che vedere con le discussioni leguleie quanto, a limite, con quelle di sociologia, psicologia, storia e filosofia. Così, da una prospettiva sociologica si potrebbe aprire un’ampissima digressione, che ne abbraccerebbe una altrettanto ampia in ambito economico, per sottolineare la genesi dell’istituto del matrimonio come il più fortunato esempio di pratica utilitaristica nella storia dell’umanità. Da una psicologica, invece, ci si potrebbe soffermare sullo studio del perché l’uomo abbia ritenuto di agire in tale maniera. Da storico osserverei la precocissima involuzione di questo istituto in strumento di controllo ed ingegneria sociale nelle mani dei folli governanti di ogni dove e quando. Infine, da cultore di filosofia, potrei interrogarmi su questioni come, ad esempio, quale sia il senso corretto da dare al matrimonio, come deve essere vissuto, quale deve essere il criterio razionale per la scelta del coniuge e così via. Ma, essendo stato interpellato in veste di “giurista” (questo è l’ambito in cui sono, almeno comparativamente, più accreditato per un parere tecnico), mi limiterò a trovare la miglior soluzione possibile da un punto di vista del proprietarismo (chiamatelo come vi pare, tanto è di questo che il “libertarismo” si tratta) allo stesso tempo con un occhio di riguardo a mettere in evidenza e chiarire gli aspetti più controversi della questione più generale riguardante la «limitazione volontaria della propria libertà». Al giorno d’oggi, il significato dell’istituto matrimoniale è profondamente confuso. La causa principale di questo fatto è la prevalenza in ambito giuridico della teoria della promessa come contratto vincolante. Dal punto di vista libertario, invece, essendo una simile teoria da respingere con sdegno, l’analisi si rivela lineare. Il matrimonio altro non è che una particolare scelta di vita poggiata sulla libera volontà dei coniugi[i], e non potrebbe essere diversamente (tecnicamente giusto un’alternativa ad altre – in particolare al celibato). Naturalmente, questa libera volontà non può che manifestarsi attraverso la stipulazione di un contratto nel quale si palesano i «diritti e doveri» coniugali. Che poi esso sia visibile o meno, questo non ha la minima importanza. Tutt’al più il coniuge sprovveduto, come avviene in qualsiasi altro caso di accordo tacito o orale, potrebbe incontrare delle difficoltà al momento della sua prova in giudizio. Ma niente più. D’altro canto, il fatto stesso che esista un nucleo familiare (beni e prole in comune etc.) dimostra l’esistenza di un contratto matrimoniale, magari tacito, ma certamente concluso secondo libera volontà. Se così non fosse, è logico supporre che una delle parti avrebbe precedentemente agito in giudizio contro l’altra per rapina, riduzione in schiavitù, stupro e così via. Chiariamo le idee su due punti la cui corretta definizione è indispensabile alla comprensione dell’argomento trattato. Con (1) l’espressione libera volontà – che non è altro che una tautologia, essendo sufficiente riferirsi alla volontà, non potendo questa che essere «libera» – si intende una condizione univoca della mente del soggetto agente – «che desidera qualcosa e si dispone all’azione per ottenerla» – e che si esplica nel mondo visibile attraverso una scelta che, a sua volta, non è che il compimento di un’azione che sia cosciente (nel senso che il soggetto sia in grado di rapportarsi coerentemente all’azione e capace di intuirne gli effetti prevedibili e desiderarli) e libera (nel senso che non vi sia un intervento coercitivo di terzi che costringano l’attore ad agire in maniera univoca contro il proprio desiderio). Di fatto, è evidente, vale l’equazione volontà-scelta. Per quanto, invece, riguarda (2) il contenuto del contratto matrimoniale – a prescindere da cosa il matrimonio abbia rappresentato e rappresenti per l’umanità – bisogna distinguere categoricamente quelli che sono (a) i rapporti sentimentali fra coniugi da tutto ciò che può essere ricondotto ai (b) rapporti economici in senso lato e dalle (c) prestazioni personali, una sottocategoria particolare nell’ambito dei penultimi. Ritenendo fuori luogo dover dimostrare cosa sia un rapporto sentimentale, passo all’esemplificazione dei rimanenti punti. Un rapporto economico può essere la proprietà comune della abitazione adibita a dimora del nucleo familiare. Oppure il vincolo di un coniuge a elargire in favore dell’altro una certa somma di denaro ad una certa cadenza nell’ambito di un lasso di tempo concordato. Con l’espressione prestazione personale, intendo – sulla base delle «prestazioni d’autore» contemplate anche dal nostro codice civile – tutte quelle la cui messa in opera è vincolativamente posta in capo al soggetto obbligato. Ad esempio l’obbligazione da me assunta di accompagnare una determinata persona in un determinato luogo (magari un bambino all’asilo). Oppure, ancora più chiaramente, l’obbligazione per cui devo scrivere personalmente un articolo di giornale o incidere le tracce di basso sull’album di un cantante che a tale fine mi ingaggia. Per farla breve, si tratta di tutte quelle prestazioni in cui la discriminante indispensabile sia l’adempimento personale del soggetto cui fa capo l’obbligazione. Manca cioè la fungibilità. L’obbligo «che la camera da letto sia pulita» (rapporto economico, in quanto l’obbligato può pagare un terzo affinché svolga il lavoro) è cosa ben diversa dall’obbligo «che Marco Mura pulisca la camera da letto» (per cui sono obbligato a compiere materialmente in prima persona l’intero ingrato lavoro). Detto questo, quale sarebbero gli accordi matrimoniali in una libera società fra due libertari2? Rapporti sentimentali. Certamente – proprio come accade oggi – non esisterebbe nessuna agenzia legale disposta ad accollarsi folli impieghi come quello di costringere il coniuge non più innamorato a ripristinare il suo sentimento (cioè la sua volontà in materia di sentimenti) allo stato in cui era nel momento in cui concluse il “contratto-accordo sentimentale” con la sua ormai ex “dolce metà”. Non si assisterebbe ad un così squallido fenomeno per un motivo molto semplice: non è possibile farlo. Se per esempio, due persone ignoranti stipulassero volontariamente un contratto imperniato sulla sciocca promessa del «finché morte non vi separi», questo sarebbe senza dubbio nullo (inoltre, l’agenzia legale dovrebbe rispondere dei danni per frode per avere offerto ai suoi clienti una prestazione impossibile a causa dell’impossibilità stessa dell’oggetto del contratto). Perché? Semplice. Le promesse (esplicazioni esteriori di una condizione mentale) sono riconducibili alla volontà degli attori (la condizione mentale). Ma questa non è alienabile. In base alle leggi naturali riguardanti l’uomo, essa è patrimonio unico dello specifico soggetto e non suscettibile di trasferimento. Questo significa che non si può concludere alcun contratto vincolante in cui uno degli oggetti sia la mera volontà del concludente! Ma c’è dell’altro. Non potendo prevedere quali saranno le proprie idee in futuro, nessuno può essere «proprietario» in senso tecnico della propria volontà. Infatti, cosa significherebbe «decidere della propria volontà» se non semplicemente mutarla? Per sua stesa natura la volontà umana (libera, a differenza di quella animale meramente determinata – e quindi forse neppure meritevole di tale appellativo) è una condizione instabile. Quante volte, nella vostra vita, è bastato leggere quattro righe, magari per puro caso, per farvi cambiare totalmente idea su un argomento? La vostra “volontà” (politica, in questo caso) appena finito di leggere L’etica della libertà, era la stessa di cui eravate pervasi durante il vostro primo giorno sui banchi delle scuole medie superiori? Bene, qui non si tratta di sola teoria libertaria. Qualsiasi, e sottolineo qualsiasi, persona assennata (cioè, ahimè poche) si renderebbe conto della tragedia che rappresenterebbe per l’umanità l’idea di costringere chiunque a comportarsi nella maniera coerente con la volontà espressa anche tanto tempo prima! E’ così del tutto evidente che, nell’ottica matrimoniale libertaria, la domanda «è possibile divorziare» non ha alcun senso. Ma nemmeno «posso lasciare la mia decisione di divorziare nelle mani di un terzo» ne ha molto. Sarebbe come dire «è possibile che un uomo possa modificare la mia condizione mentale contro la mia volontà»? Chiunque condivida una simile affermazione non solo è ampiamente al di fuori dell’idea libertaria di libertà. Ma la sua posizione – esattamente analoga a quella socialista – è persino più indifendibile di quella degli schiavisti classici: una situazione in cui le persone sono costrette ad agire costantemente conto la loro volontà (e se ne percepiscono nitidamente i segni dell’imputridimento morale conseguente) esiste ed ha un nome ben preciso. Sua maestà il nostro nemico: lo Stato in persona! Ad adiuvandum, sarò ripetitivo al limite estremo della logorrea. Come ho già sottolineato, (1) la volontà non è altro che una condizione mentale della persona. Così, date le leggi di natura inerenti l’uomo, è assolutamente impossibile ipotizzare una sua alienabilità e dunque di una sua presenza sinallagmatica all’interno di un contratto. Vale la pena ricordare che il proprietarismo pretende che, affinché il contratto non sia nullo, vi sia uno scambio dei titoli di proprietà (es. proprietà denaro vs. proprietà automobile). Non essendo una proprietà suscettibile di scambio nel mondo fenomenico, la volontà – va da se – non può essere alienata. La volontà non è solo “inafferrabile” – ad esempio non è modificabile da un intervento coercitivo, fatto che depone fortemente a favore dell’incoercibilità delle scelte a lei riconducibili – in qualsiasi momento dato. Essendo il frutto delle specifiche modificazioni che la nostra mente subisce in conseguenza degli imprevedibili stimoli cui è sottoposta nel corso della vita dell’attore, la volontà è fortemente suscettibile di mutamento. Se così non fosse, sarebbe possibile il calcolo economico esatto; a quel punto non vi sarebbe alcuna parola da spendere in favore della libertà. (2) Nessun uomo può prevedere esattamente quale sarà la sua volontà futura in un imprecisato momento futuro, dinnanzi ad una situazione imprevedibile e dopo avere vissuto una serie di situazioni a loro volta impreviste e affrontate con volontà di volta in volta mutata. Correttamente, a mio avviso, si potrebbe sostenere che neppure l’attore attuale è proprietario della volontà che lo pervaderà fra venti anni, ma anche uno o due – non è questo ciò che importa. Quello che conta è che la volontà è assolutamente inalienabile. Anche questo preclude la possibilità che possano esistere agenzie legali disposte ad agire secondo premesse che se sviluppate coerentemente porterebbero ad esiti dispotici. Nessuno accetterebbe di vivere in un mondo così violento! Rapporti patrimoniali. Per quanto riguarda i contratti economici in senso lato non vi sarebbe alcun problema. I coniugi potrebbero agevolmente definire nel dettaglio la loro reciproca condizione finanziaria futura con gli strumenti contrattuali che più riterranno rispondere alle comuni esigenze. Ad esempio, nel caso in cui volessero la «comunione dei beni» sarebbe sufficiente creare una società alla pari in cui è necessario il consenso congiunto per qualsiasi operazione implicante la disposizione dei beni sociali. Ma si potrebbe anche ipotizzare un’infinità di tipi contrattuali. Per esempio, nella sciagurata ora in cui decidessi di sposarmi ed avere dei figli, allo stesso tempo garantendomi la possibilità di ritirata in qualsiasi momento, potrei optare per definire i rapporti patrimoniali con mia moglie secondo un “leggero” contratto dal seguente tenore: «I sottoscritti Mura Marco e Usai Valentina nati rispettivamente a… aventi sede legale in… costituiscono la società matrimoniale denominata “Mura-Usai famiglia felice” per cui ciascun coniuge s’impegna al deposito di un quinto di tutte le sue entrate nel fondo comune destinato a finanziare le esigenze familiari – definite in base… e secondo… – costituito presso la banca… ed amministrato da entrambi i coniugi secondo i seguenti criteri… Per i seguenti casi d’inadempimento sono stabilite le seguenti sanzioni corrispettive… Qualsiasi disputa su presunte frodi contrattuali, casi d’inadempimento e qualsiasi altra questione attinente al presente contratto verrà risolta da un collegio arbitrale di tre elementi di cui due scelti uno a testa dai coniugi ed uno di comune accordo secondo i seguenti criteri… In qualsiasi momento qualsiasi coniuge potrà recedere dalla società rinunciando implicitamente a quanto fino ad allora versato nel fondo comune». Ciò che però conta, è che in sostanza manca una vera e propria clausola di esecutività. E non potrebbe che essere così! Nessuna società può esserci se i soci desiderano ognuno l’opposto dell’altro. E nessuno potrebbe forzarmi, per gli stessi motivi validi per i “contratti-accordi” sopra analizzati, a mantenere sempre uguale la mia volontà in merito alla mia partecipazione in essa. Benché al momento non abbia approfondito il discorso, mi viene da ipotizzare che un disincentivo all’abbandono della società matrimoniale potrebbe essere dato dall’introduzione di una clausola d’esecuzione, ma al momento non vedo una prestazione non riconducibile alla volontà e quindi non suscettibile di scambio (l’impegno di versare i soldi in cambio di nulla – come nel caso del fondo familiare – non è pur sempre una promessa?). A  fortiori, ciò che fa propendere alla libertà assoluta di recesso è il fatto che non vi è uno scambio su cui impiantare un contratto eseguibile. Infatti, la promessa di una donazione è, al pari di qualsiasi altra, assolutamente insuscettibile d’esecuzione coatta. Questo è quanto: dalla società famiglia (è una pseudo-comune, per l’esatezza) qualunque membro può secedere a piacere. Qualsiasi ipotesi contraria implicherebbe schiavitù, quindi sarebbe incompatibile con il libertarismo. Prestazioni personali. Sebbene quanto segue possa sembrare piuttosto triste ai lettori più romantici o “tradizionalisti”, lo strumento contrattuale potrebbe, invece, bene regolare  le prestazioni del terzo tipo, quelle da me indicate come prestazioni personali. L’obbligo di convivere, di copulare ad intervalli definiti, di trascorrere un determinato numero di ore al giorno con il proprio figlio etc. sono tutte prestazioni personali riconducibili allo schema del contratto esecutivo. Se si vuole vivere la propria vita coniugale liberi da qualsiasi “forzatura” si lasciano tutti questi punti indefiniti. Così nessuno sarà legittimato ad obbligare un coniuge ad una qualsiasi condotta o compimento di una prestazione. D’altro canto, se nel contratto non si dispongono le prestazioni in maniera che ciascun coniuge dia qualcosa suscettibile di proprietà in cambio all’altro, non potrà esserci che una mera promessa. Confrontate le seguenti clausole di contratti. (a) «Il coniuge Mura Marco si impegna a cucinare per la famiglia il fine settimana, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito umanistico… il coniuge Usai Valentina si impegna a cucinare per la famiglia dal lunedì al venerdì, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito scientifico…». Si tratta di una mera promessa. Nessuno dei due coniugi ottiene alcuna proprietà in cambio della sua (le proprietà coinvolte sono corpo e tempo, ovviamente). (b) «Il Coniuge Mura Marco si impegna a cucinare per la famiglia il fine settimana, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito umanistico… in cambio del versamento del coniuge Usai Valentina di un quinto delle proprie entrate finanziarie sul fondo patrimoniale comune… A sua volta, il coniuge Usai Valentina si impegna a cucinare per la famiglia dal lunedì al venerdì, ad aiutare i figli nei compiti riguardanti l’ambito scientifico… in cambio del versamento del coniuge Mura Marco di un quinto delle proprie entrate finanziarie sul fondo patrimoniale comune…». Essendo di natura sinallagmatica, a questo contratto è applicabile la clausola d’esecuzione. Tanto più elevata sarà la somma da riscattare per il recesso (fermo restando che il contratto può essere a tempo, ad esempio «finche i figli non abbiano raggiunto i venticinque anni») tanto minori saranno le probabilità di abbandono. Tutt’altro discorso – riprendendo insieme tutti e tre gli aspetti in cui si è scomposto il rapporto matrimoniale – meriterebbe la valutazione della moralità e della praticità di una condizione in cui due persone oramai indifferenti l’una con l’altra, quando non apertamente ostili, continuino a fare parte dello stesso gruppo sociale ristretto – come nel caso della famiglia. Per fortuna non sono stato interrogato su tale punto. Tuttavia, come chiunque, mi verrebbe da suggerire in tal caso la soluzione dell’affidamento al buon senso – concetto molto meno astratto di quanto comunemente si creda. D’altronde, se esso non fosse un elemento della natura umana, sarebbe l’uomo stesso a non esistere più. Riassumendo brevemente, esistono tre elementi che stabiliscono l’impossibilità della partecipazione involontaria (quindi la limitazione – anche volontaria – della propria libertà) alla società matrimoniale, come a qualsiasi altra società particolare. (1) Nessuno è «padrone» della propria volontà. Benché essa sia parte integrante della mente di una determinata persona, essa è suscettibile di mutamento a prescindere dalla una meta-volontà pregressa. Quindi, se persino io non sono in grado di “possedere” o persino determinare la mia volontà, a maggior ragione nessun’altro potrà essere legittimato ad esserlo. Qualsiasi ipotesi contraria sarebbe contro natura. (2) La volontà si esplica o in azioni coscienti e libere (come chiaramente esposto) oppure in promesse. Le promesse non sono suscettibili di esecutività e sono ontologicamente destinate a esplicarsi in un momento futuro a quello della loro prestazione. Ho ribadito con logorroica insistenza che la volontà è mutabile (in un certo qual modo, direi dinamica). Dunque, mutando la volontà in merito, nessuna promessa può essere mantenuta. In nessun caso. Qualsiasi ipotesi contraria sarebbe contro natura. (3) I contratti familiari, e in generale tutti quelli in cui ci si vincola ad una prestazione senza una corrispettiva proprietà in cambio, sono riconducibili a mere promesse e non possono, perciò, essere suscettibili di esecutività. Qualsiasi ipotesi contraria sarebbe contro ragione. Ad ogni modo, in un mondo libertario andrebbero valutati i casi tipo giurisprudenziali derivati dall’agire delle società legali riguardo i contratti più complessi e di dubbia risoluzione. Personalmente non ritengo che esse si accollerebbero i rischi di fa rispettare contratti allucinanti, benché teoricamente efficaci, come «Mura Marco si impegna alla totale astensione da rapporti extramatrimoniali in cambio del medesimo impegno di Usai Valentina». Probabilmente la psicologia, la sociologia ed il senso comune opterebbero per l’assurdità di una tale ipotesi e la giurisprudenza seguirebbe a ruota. (Notare la posizione fortemente liberale-austriaca contraria alle metodologie proprie dell’illuminismo giuridico dell’imposizione della legge dall’altro e contro la volontà della società – non è che in un mondo senza stato non esisterebbero istituzioni… semplicemente sarebbero aderenti alla volontà generale intesa come semplice senso comune). Quindi, riguardo il matrimonio, sia chiara una cosa. Da proprietarista (benché consapevole che nell’ambito di tutte religioni il matrimonio come sacramento nasca da considerazioni di tipo utilitaristico) confido nell’idea che sia ridurre il legame matrimoniale ad una mera “questione d’amore” o di religione, mettetela come più vi piace E’ fondamentale che il vincolo che unisce i coniugi non vada mai oltre la blando momento sentimentale-ideale di cui i romantici di tutto il mondo non fanno che riempirci le tasche (salvo poi correre ad allearsi con un giudice per rapinare impunemente il povero coniuge – chissà perché sempre di sesso maschile – portandogli via fino all’ultimo centesimo). Essendo il matrimonio un potentissimo strumento di potere nelle mani dello stato, la migliore precauzione al vedere la propria vita rovinata non può che essere la prevenzione: non sposatevi. Allo stato attuale, conoscendo le leggi, si possono anche trovare scappatoie relativamente facili per aggirarle. L’ostacolo più grande, però, è la stupidità dell’innamorato che si ostina a non voler prendere neppure minimamente in considerazione la possibilità di ciò che è più che ovvio agli occhi di chiunque, con mente lucida, riesce a capire. Non siamo padroni della nostra volontà futura. Certo, si possono fare previsioni “ragionevoli” in proposito. Ma la pretesa di poter conoscere il proprio futuro non è che una di quelle nitide esplicazioni dell’odiosa presunzione del sapere di stampo socialista-positivista3. Guarda caso, tutto ciò di cui basta essere intimamente convinti per distruggere, giorno dopo giorno, l’amata quanto fragile libertà, propria e altrui. Secondo ragione, si direbbe che solo un pazzo potrebbe accettare di vivere in schiavitù il resto dei suoi giorni per via di uno stupido errore commesso pochi anni fa. Secondo empirismo, si direbbe che il mondo strabocca di pazzi. Riallacciandoci al discorso della «limitazione della propria libertà in generale», alla luce dell’idea portata avanti in questa analisi, ritengo che la soluzione libertaria sia quella per cui qualsiasi contratto che preveda la coercibilità di decisioni implicanti modificazione della volontà (oltre che essere un’idiozia sul piano fattuale) è nullo per impossibilità di esistenza della prestazione. Qualsiasi ulteriore parola sarebbe una perdita di tempo, quanto meno una sventura per me, visto che questo è stato l’argomento più noioso che abbia finora trattato secondo un profilo libertario. Oltre essermi rotto le palle, mi sono pure avvilito a dismisura quando ho eliminato per errore dal pc la bozza di questo maledetto articolo! Nel dubbio, amico lettore, mi sento comunque di poterti dare un consiglio: se credi nella libertà, non sposarti! Le leggi naturali conducono alla libertà. Ritengo che questa analisi ne sia un’efficace esempio.


[i] Per inciso, da una prospettiva libertaria niente e nessuno potrebbe impedire ad una pluralità di terzi un matrimonio poligamico, così come uno omosessuale e così via. Certo, in quest’ultimo caso – probabilmente – rimarrebbe, in ambito conservatore o religioso tradizionalista, l’annosa discussione sulla moralità di una simile situazione e sulla meritorietà da parte di tale unione del titolo onorifico di “matrimonio”. Ma tutto questo non potrebbe minimamente portare alla limitazione della libertà di alcuno ad intraprendere la strada di un “matrimonio eterodosso”.

2 Se esistesse una società libertaria, secondo un criterio logico di ricostruzione dei fatti, esisterebbe a maggior ragione una società profondamente ispirata ed osservante la teoria proprietaristica. Sebbene le comunità socialiste, o quelle cristiane e così via, si limiterebbero a riconoscere il diritto di secessione alle comunità proprietaristiche, questo non significa che scomparirebbero i problemi legati ad un istituto, quello matrimoniale, reso assolutamente ridicolo nei secoli dall’intervento coercitivo statale. Quindi, benché all’interno di una società proprietaristica – come spiego – il problema di matrimoni e divorzi sarebbe praticamente inesistente, nelle comunità statualizzate (e dunque anche nei casi in cui uno – o più – coniugi appartenessero ad una comunità in cui lo stato si arroga il monopolio della legislazione matrimoniale, come qualsiasi stato che ora mi viene in mente) rimarrebbe il grave problema del divorzio. Questo argomento rientra nella discussione sui rapporti fra diversi ordinamenti, sul quale sono preparato ma che non posso trattare a causa dell’ampiezza della discussione e dell’eccessivo appesantimento della discussione che comporterebbe.

3 Ritenere il contrario significherebbe essere – quantomeno – totalmente al di fuori del background culturale della Scuola austriaca, l’unica in grado di garantire una prospettiva sociale realmente coerente con la libertà, la pace ed il benessere universali. Si commetterebbe l’errore degli esponenti della Scuola di Chicago, con tutto il rispetto parlando, una vera nemica mortale dell’austriaca – al di là dei pochi punti di contatto e delle apparenti consonanze.

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categoria:diritto, teoria
mercoledì, 05 aprile 2006

(Rispondo ad alcune richieste di delucidazioni sul mio ultimo articolo da parte di Ventinove Settembre. La parte teorica di ciò che segue può considerarsi come una precisazione all'ultima parte di tale articolo).

PISTA! PISTA! FATE LARGO ALLE PRECISAZIONI!
Con "clausola d'esecuzione" faccio semplicemente riferimento alla teoria rothbardiana del contratto, esposta ne L'etica della libertà al capitolo 19, che immagino anche tu abbia letto. Ad ogni modo, in estrema sintesi il principio cardine è che sulla base del "proprietarismo" una promessa non è vincolante. Ma un semplice contratto non è che una promessa.
Perciò, il contratto secondo cui "il sottoscritto Mura Marco si impegna a regalare all'amico Ventinove Settembre, nel giorno del suo compleanno, la sua intera collezione di titoli d'interesse libertario ", non è valido in quanto mera promessa (manca l'azione fondamentale del contratto: il trasferimento del titolo di proprietà) e dunque non configurandosi un furto ai tuoi danni da parte mia, tu non sei legittimato ad agire contro di me per l'esecuzione del contratto (azione che costituirebbe il risanamento del furto da te patito, qualora ci fosse). 
Affinché il contratto possa essere valido (alla maniera del proprietarismo rettamente inteso) vi sono due alternative possibili che possono garantirti certezza di ottenere i miei libri, anche agendo coercitivamente nel caso io tentassi di sottrarmi all'adempimento;
(a) Il tenore del contratto dovrebbe essere formulato in maniera tale che sia chiaro l'attuale trasferimento del titolo di proprietà: "con il presente atto, il sottoscritto Mura Marco regala all'amico Ventinove Settembre tutta la sua collezione libertaria, ma si riserva di consegnargliela solamente nel giorno del suo compleanno". Così, prima del tuo compleanno io deterrei i già tuoi libri in deposito e sarei obbligato a consegnarteli in data 29 settembre. Qualora io non adempiessi, il contratto è formulato in maniera tale da essere di per sé automaticamente esecutivo: quale legittimazione più grande se non quella di essere già padroni dell'oggetto?!
(b) L'inserimento nel contratto della clausola d'esecuzione nel senso cui io, così come Rothbard, vi faccio riferimento. In tal caso il contratto reciterebbe: " il sottoscritto Mura Marco si impegna a regalare all'amico Ventinove Settembre, nel giorno del suo compleanno, la sua intera collezione di titoli d'interesse libertario -così come il primo caso esaminato, ma con in più la clausola d'esecuzione- e s'impegna, qualora non adempisse la promessa qui assunta di pagare allo stesso Ventinove Settembre una somma pari a mille euro".
Con un simile contratto accade che sorga un'obbligazione fungibile sottoposta ad una condizione: i mille euro sono già tuoi, ma tu potrai agire per riscuoterli solamente nel caso in cui io non ti consegni i liberi in questione per il tuo compleanno. Semplice, no? Per cui, nella pratica, realizzandosi la consegna dei libri cade ipso facto l'obbligazione alternativa prevedente il pagamento dei mille euro. Simmetricamente, qualora questa consegna non si realizzasse sarei tenuto a mantenere l'obbligazione (n.b. non semplice promessa: il soldi sono già tuoi!)
Spero di essere stato esauriente sulla faccenda, ad ogni modo immagino tu stesso troverai più completo rivedere il testo cui mi riferisco (in particolare pag. 208).
Veniamo alle tue perplessità sull'articolo. E' bene che ti chiarisca subito una cosa. Da qualche tempo a questa parte ho la mania di scrivere. Così può capitare che mi soffermi su alcuni punti con ossessiva logorroicità, fatto da cui paradossalmente deriva una poco chiara esposizione dei concetti. Ciò che voglio dire qui, è che noi due siamo assolutamente d'accordo. Penso che al di là di fugaci fraintendimenti, siamo in perfetta sintonia. Si tratta solo di decifrare le intenzioni di ciò che scriviamo.
Così, tu (Ventinove Settembre) scrivi: "Io arrivo e inizio su un territorio vergine un'attività rumorosa, poi arriva un altro e ci viene ad abitare: […] sono cavoli suoi. Ovviamente se si passa da una rumorosità ad una maggiore ci si può chiedere se il nuovo homesteading è lecito o no (e probabilmente no) […]". E sono totalmente d'accordo. Probabilmente la mia colpa è stata quella di un "difetto di comunicazione" (come dicono i sinistri in questi giorni sulla questione delle tasse).
Ad ogni modo voglio precisare alcuni punti;
(a) La difficoltà, valida per chiunque, nell'affrontare l'homesteading deriva dal fatto che a tratti lo stesso Locke (e certamente molti dei suoi sedicenti seguaci), coerentemente con la tradizione giuridica di derivazione romana sembri basarsi sulla teoria secondo cui "chi possiede la superficie possiede tutto ciò che è "in basso fino agli inferi" e "in alto fino alle stelle"". Chiunque ne converrà che, proprio sulla base dei criteri lockeiani dell'acquisizione dallo stato di natura, è necessario escludere con fermezza una simile ipotesi. Tuttavia, ecco il guaio, vi sono allo stato attuale situazioni che sembra non possano essere risolte che con un richiamo a questo stesso sciagurato principio, come vedremo al terzo punto. Tanto più, è bene non scordarlo mai, la stragrande maggior parte delle diverse teorie sulla proprietà risale ad epoche ben antecedenti all'era tecnologica! Poco senso avrebbe avuto nel 1688 parlare di proprietà privata di partizioni di oceani. Ma oggi, con le tecnologie GPS e satellitari in genere, il grande rigore raggiunto dalla cartografia ecc., il discorso è totalmente diverso.
(b) Nel tuo esempio, devi tener conto che è assolutamente ininfluente ai sensi della legittimazione della pretesa di escludibilità il fatto che il proprietario abbia o meno costruito casa sul territorio invaso dal getto di onde sonore, così come se ci viva o meno. Ed è anche vero, e qui faccio una precisazione sull'articolo, che allo stesso fine e del tutto ininfluente che il getto sia considerato un'esternalità (ma ciò non toglie che lo sia. Ad esempio, se noi fossimo vicini probabilmente non ti dispiacerebbe subire il devastante getto di "Damage Inc." ad una certa ora della giornata. Probabilmente considereresti tale getto un'esternalità positiva. Ma cosa diresti se, a furia di subire le rullate di Lars Ulrich, i tuoi muri manifestassero delle crepe?
(c) Nel momento in cui fai notare la necessità di stabilire se il diritto di rumore acquisito in un dato periodo possa essere tale anche in conseguenza di un successivo cambiamento della qualità/quantità del rumore, ha un'intuizione davvero geniale. Ma, ai fini dell'applicazione pratica di tutti questi principi devi considerare che ciò che conta è il momento e lo stato giuridico dei luoghi al momento dell'esclusione della sottrazione dello stato di natura. E' quello il momento determinante. E' per questo che ritengo che quando sono stati sottratti allo stato di natura i terreni adiacenti all'autodromo, non vi era l'acquisizione per homesteading del diritto di rumore sull'aria ad essi sovrastanti. Quindi, quando le prime monoposto hanno iniziato a sfrecciare per le curve dell'autodromo, il getto del loro rumore già invadeva quelle proprietà private su cui l'homesteader ha acquisito il diritto di silenzio. Leggete bene. Sostengo che così come "chi prima arrivi" e faccia rumore acquisisce tale diritto, così "chi prima arrivi" e non trovi rumore acquisisca il diritto di silenzio. Che tradotto nella realtà sarebbe la legittima pretesa che nessun altro -non legittimato contrattualmente- sparga del rumore sulla sua proprietà. Ma, corretta obiezione, qual è dev'essere il criterio con cui determinare lo spazio su cui l'homesteader ha acquisito il diritto di silenzio? Ritengo che fare riferimento al criterio romanistico di cui accennavo al primo punto possa essere l'unico criterio utilizzabile (fermo restando che il terreno sottratto allo stato di natura per questo solo fatto non potrebbe essere legittimamente colpito dal getto di rumore altrui; a questo mi riferivo nell'articolo precedente ipotizzando il verificarsi di danni a beni immobili dovuti all'esternalità rumore). Con l'ovvio contemperamento per cui al proprietario non sia possibile escludere attività rumorose verificantisi ad un'altezza tale che non possano arrecare disturbo/danno a se stesso ed alla sua proprietà. L'esempio classico è quello del traffico aereo ad alta quota.

Spero, di essere stato sufficientemente chiaro. Qualora tu non dovessi ancora pensarla così ti chiedo di giustificarmi: è una questione davvero complessa e meriterebbe un approfondimento sempre più preciso di quello che si fa!

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categoria:diritto
sabato, 01 aprile 2006

PISTA! PISTA! FATE LARGO AL BENE PRIVATO!*

Con il recente accoglimento delle istanze delle tre famiglie di Biassono, da anni in lotta contro l’ente di gestione dell’autodromo di Monza, responsabile dell’insopportabile frastuono con cui sono costrette a convivere per gran parte dell’anno, il Tribunale di Milano ha fatto sì che si aprisse un acceso dibattito a riguardo. Essendo questo, a nostro avviso, un caso esemplare della (pietosa) condizione in cui langue la disciplina della proprietà e della sua tutela nell’ordinamento giuridico italiano, riteniamo non si debba lasciare sfuggire l’occasione per fare il punto da una prospettiva “proprietaristica” liberale. Per prima cosa, analizzeremo il caso secondo la disciplina vigente, allo scopo di mostrarne le contraddizioni ed i limiti. In un secondo momento l’intera questione verrà riesaminata alla luce dei diversi principi proposti, allo scopo di metterne in evidenza, non solo la possibilità della loro applicazione, ma anche la loro (enormemente) maggiore efficienza e giustizia. 

LA DISCIPLINA VIGENTE

L’articolo 832 cc. definisce la proprietà come il diritto, da parte del proprietario «di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico». Ed è proprio questa seconda metà che, facendo implicito riferimento agli artt. 42 ss. Cost., 838 e 869 cc., da vita ad una norma fortemente aporistica in cui, di fatto, la prima parte, che -se considerata da sola- configurerebbe in maniera lineare e corretta una tutela particolarmente forte della proprietà, è resa dalla seconda nulla più che lettera morta. Tutte le norme richiamate hanno, infatti, un contenuto assolutamente incompatibile con il principio di godimento «pieno ed esclusivo». Ad iniziare proprio dalla Costituzione che, fatto notorio, rappresenta il vertice assoluto ed incontestabile dell’intero ordinamento. Ed è proprio in essa che, in quegli artt. 42 ss. cui fa riferimento il codice civile, è contemplata (a) la legittimità dell’espropriazione «per motivi d’interesse generale» nei casi preveduti dalla legge (estesa oltre che alla proprietà fondiaria anche a quella di «determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di eminente interesse generale»); (b) la previsione che sia esclusivamente lo Stato colui che con «legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità»; stabilendo (c) che «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà». Circa gli altri due articoli richiamati dall’articolo vale giusto la pena ricordarne la rubricazione: «Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico» per quanto riguarda l’art. 838, e «Piani regolatori» per quanto riguarda l’art. 869., che è il primo di quattro articoli che stabiliscono come i proprietari d’immobili «devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti ». Vi è poi la rinnovata previsione, all’art. 834, dell’«Espropriazione per pubblico interesse», per le cui norme relative si fa rimando alle leggi speciali. Per cominciare è d’obbligo segnalare un dato di fatto. La disciplina codicistica e quella costituzionale condividono, con la più assoluta concordanza, lo stesso identico punto di vista concettuale. «Ci mancherebbe altro!», verrebbe da brontolare. Sì, ma prima di far sfoggio sì saccenteria, vale la pena un piccolo sforzo mnemonico. Come è noto, la Costituzione risale alla deliberazione del 22 dicembre ’47 dall’Assemblea Costituente. Ma il codice civile… è datato ’40 ed è a firma Mussolini-Grandi! Se mai ce ne fosse stato bisogno, la prova definitiva di come non esista differenza di fondo tra tutte le diverse forme e sfumature di socialismo che siano mai esistite. Ora, ovvietà a parte, il punto è che questo onnipresente «interesse generale», che tanto viene invocato per limitare il diritto di proprietà, semplicemente non esiste. Esso rappresenta il ripugnante retaggio di quel teorico della società chiusa e totalitaria che fu Rousseau, padre di Hegel e Marx e dunque nonno del Nazismo e del Comunismo. Si scrive interesse generale. Si legge, la massa volgare e presuntuosa (organizzata ed indottrinata ad arte) che schiaccia il singolo e la sua proprietà: un pericolosi nemici da far tacere. Aprite un libro di storia e troverete che tutti i peggiori sanguinari della storia non avevano altro in bocca che il bene comune, l’interesse generale, e tutte le altre formule stregonesche che il socialismo abbia mai creato. Come può essere proprietà quella che in ogni momento potrebbe essere (è) sottratta al legittimo detentore dissenziente perché l’interesse pubblico così ha predisposto per bocca del suo mediatore reificato: lo Stato ed i suoi sgherri e burocrati? Come è evidente dalla sola lettura dei punti da me riportati sopra, il nostro ordinamento -come tanto altri- sembra calibrato più sulla lunghezza d’onda dell’Unione sovietica che fu, piuttosto che su quella di un paese veramente civile e libero in cui si possa realmente vivere onestamente, non danneggiando alcuno e dando a ciascuno il suo. Non lo si può fare perché non esiste la sola base da cui una società giusta ed ordinata può prendere le mosse. Non esiste una legislazione ed una cultura giuridica che riconosca e difenda l’unico vero diritto dell’uomo: la proprietà.   

PROPRIETÀ ED IMMISSIONI

Tornando al nostro caso, è necessario aggiungere alla disciplina precedentemente ricordata, la norma prevista nell’ambito della proprietà fondiaria in materia di immissioni. L’art. 844 recita: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso». Analizziamo il contenuto della norma. (a) Con normale tollerabilità, la consolidata prassi giurisprudenziale fa riferimento al valore di 83 decibel. L’esposizione ad un qualsiasi valore superiore è ritenuta dannosa per l’organismo umano. Essendo l’espressione -evidentemente- una formulazione assolutamente generica che lascia il più ampio margine di discrezionalità, il giudice non può fare altro che rimettersi alla imparziale “saggezza” del consulente tecnico. In teoria dunque, questo valore dovrebbe essere il neutro risultato di una lunghissima serie di esperienze di laboratorio condotte con rigore scientifico. Ritengo perciò che possa essere preso per valido in quanto anche un sistema di tribunali in libera concorrenza raggiungerebbe, con tutta probabilità, una simile soluzione. (b) Con l’espressione condizione dei luoghi, il codice vuole sostenere che lo stesso rumore possa essere valutato in maniera differente a seconda del luogo in cui viene prodotto. Ad esempio il frastuono di un particolare macchinario verrà giudicato tollerabile se ci si trova in una zona industriale ma intollerabile in una residenziale. Se in linea di massima questa previsione sembrerebbe condivisibile, è evidente il sorgere di una questione problematica. E’ realmente così semplice, infatti, distinguere con precisione chirurgica “zone di tollerabilità” da “zone d’intollerabilità”? E in fondo, quali dovrebbero essere gli esatti criteri che potrebbero soccorrere a questo fine? Quasi certamente non quelli imposti dai pianificatori con i loro codici. Noi siamo per l’universalità del diritto di proprietà. Non possiamo accettare misure che surrettiziamente, nel nome di un malinteso “senso pratico”, ne facciano una barzelletta che può avere finali diversi tanti quanti sono i giudici che la raccontano! (c) Veniamo ora al contemperamento fra produzione e proprietà. Chiunque possieda qualche fondamento di diritto costituzionale certamente saprà che il termine contemperamento (o anche “bilanciamento”, come tanto piace ai seguaci di Montesquieu) designa un’operazione particolarmente frequente nell’ambito di un ordinamento basato su una carta costituzionale che pretenda di dare eguale tutela ad istanze contrapposte. Si tratta di una delle tante ridicole conseguenze dello squallido mix di socialdemocrazia e positivismo giuridico cui dobbiamo tante delle sciagure che ci affliggono. E’ un’operazione che si risolve sempre, e non potrebbe che essere così, in un compromesso che, lungi dal soddisfare realmente almeno uno dei portatori dei diversi interessi tutelati, si risolve nella negazione delle pretese di tutte le parti, di fatto ledendo il presunto diritto di entrambe. Di fatto, si tratta della sostituzione dei due “diritti” opposti con un altro diverso ed imposto alle parti. Tradotto nella realtà tutto ciò significa che, per esempio, ciascun proprietario (tutelato dalla legge, apparentemente) potrebbe vedersi portato via il suo podere qualora il burocrate di turno decidesse di far passare una strada larga e di grande utilità sociale (fondamento della Costituzione) proprio di lì. Il bilanciamento sarebbe l’esproprio forzato del proprio bene-terra in cambio di pochi miserabili quattrini (ed in ogni caso falsi!), giusto il tanto che lo stesso burocrate (parassita, vivente esso stesso di… rapina) ha deciso essere “ragionevole” nell’ottica del bilanciamento. A me, proprietarista convinto, pare evidente che un simile metodo non possa essere considerato né giusto né efficiente. Di fatto è sempre lo Stato a decidere cosa è degno di tutela, rinnegando la sua stessa parola che garantiva la tutela a tutti i diritti in gioco. Ma, se la questione fosse tutta qui, potremmo anche essere (quasi) pazienti. La vera oscenità, ciò che più grida vendetta, è semplicemente che questo ridicolo bilanciamento, preveda l’assurda ipotesi di conflitto tra produzione, e proprietà! Com’è possibile ritenere vi possa essere conflitto fra proprietà e produzione, dal momento che è proprio la prima a costituire la condizione logica necessaria (precedente) affinché ci possa essere la seconda (successiva)?! Un ordinamento in cui non vi sia certezza sull’assolutezza del diritto di proprietà è una società in cui il calcolo economico, condizione sine qua non della produzione è messo fortemente a rischio. Altro che bilanciamento e cretinate di contorno… avete mai visto qualcuno mangiare una torta e poi cucinarla? I socialisti sembrerebbe di sì. Di certo hanno visto pochi libri di economia! (d) Infine, l’ultimo dei quattro punti, quello della priorità di un determinato uso. Si tratta, in sostanza, di una parodia di homesteading**, secondo cui, facendo un esempio, l’ultimo proprietario ad aver costruito la sua abitazione -pur nella sua proprietà- dieci anni dopo l’installazione nella zona di una rumorosissima fabbrica, non avrebbe diritto a lagnarsi del fastidio patito per causa del rumore. Come vedete, a conti fatti, anche il costituzionalmente garantito “diritto alla salute” incede barcollante a seconda della volontà giurisprudenziale. Sembra una cosa buona… ma non lo è. Com’è possibile parlare di proprietà quando la sua assolutezza potrebbe essere limitata o esclusa da circostanze e casualità temporali indipendenti e/o contrarie alla sua volontà? La teoria liberale respinge qualsiasi ipotesi di usucapione: un furto, una lesione del diritto di proprietà non può essere legittimata dal trascorrere del tempo. Tale era, tale è. Salvo intervenga una sanatoria contrattuale, ma questo è un altro discorso.

Cosa abbiamo appreso da tutto questo leguleismo? Che il sistema attuale non tutela in maniera efficace i diritti dei cittadini. Questo sia chiaro anche per quei liberali scettici verso posizioni più coerenti, per quali ogni ipotesi di scenario differente dall’attuale modello statualizzato comporterebbero gravi ingiustizie. Ah sì? Per dovere d’onesta, nell’ambito dell’attuale contesto legislativo, una soluzione che all’apparenza sembrerebbe portare ad un “accettabile” compromesso sarebbe quella dell’applicazione per analogia dell’art. 912 inerente alla «conciliazione di opposti interessi» in materia di proprietà e acque pubbliche. Questa norma stabilisce che «l’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto». Così, il giudice (di pace, ex art. 7 c.p.c.) potrebbe stabilire secondo equità (a richiesta ex art. 114 c.p.c.) una somma che l’autodromo dovrebbe corrispondere periodicamente ai proprietari cui le rumorose attività motoristiche impediscano di godere nella sua interezza del diritto di proprietà. Si badi bene che, in un’ottica proprietarista questa soluzione sarebbe una mera second-best, in ogni caso lesiva dell’assolutezza del principio dell’assolutezza della proprietà. D’altro canto, per quanto ne possiamo sapere, non è da escludere che anche in una società integralmente libera simili controversie possano essere risolte in questa maniera. E’ coerente con il libertarismo qualsiasi compromesso contrattuale, purché liberamente accettato da tutte le parti e munito di clausola d’esecuzione. Ma vediamo come, proprio sulla base delle teorie proprietarie sia chiara e lineare la risoluzione di questo caso. 

UNA VISIONE LOCKEIANA (COERENTE)

Chiariamo da subito che essendo la proprietà il primo e l’unico reale diritto dell’uomo, non è possibile alcun bilanciamento con alcun altro diritto-pretesa, e tanto meno con quelle fallacci e subdole trappole rappresentate dai cosiddetti diritti sociali, i “nuovi diritti” e le vaghe formulette oppressive («bene comune», «interesse generale» etc.) di paternità rousseauiana proclamate dalla nostra carta costituzionale con così insopportabile sicumèra. La soluzione di qualsiasi conflitto apparentemente contrastante fra due (o più) diritti-pretesa deve essere sempre risolto riconducendo l’intera questione al diritto di proprietà. La difficoltà di trovare rapida soluzione a conflitti particolarmente controversi sta tutta nella difficoltà necessaria per delineare l’esatta definizione dei diritti di proprietà in gioco. Il caso di Monza, in realtà è piuttosto semplice. Si presume (anche perché così risulta dagli atti) che, tanto i proprietari della pista quanto quelli dei fondi attigui, possiedano legittimamente la proprietà sulla quale insistano. Il che -per quanto ci riguarda- presuppone che vi sia stato, a monte nel tempo, un originario homesteader da cui abbia avuto corso un legittimo continuo trasferimento contrattuale del titolo di proprietà. Diciamo pure, una proprietà piena, senza l’alienazione di diritti reali a terzi. Una proprietà originaria -infatti- è sempre assoluta, e non potrebbe che essere tale. Il che significa che si compone di due momenti complementari, quello (a) dell’escludibilità più (b) tutti i diritti reali che il legittimo proprietario potrebbe volontariamente alienare a terzi, e che fino al momento dell’alienazione contrattuale ad esso sono riservati (come per quelli previsti anche dal nostro codice civile, ma con la differenza di una casistica teoricamente infinita, limitata dalla sola fantasia imprenditoriale del proprietario). Supponiamo che la stessa assolutezza originaria della proprietà sia stata mantenuta nel corso del tempo, quindi fino ad oggi, per tutti i proprietari dei fondi in causa. (In verità noi non possiamo sapere se sia così, ma non avendo possibilità di fare una simile indagine tornando indietro nei millenni, prendiamo come legittima la situazione attuale). Sarebbe, d’altro canto, un futile spreco tempo interrogarsi sull’eventualità che i proprietari dell’anno 1688 abbiano o meno alienato il diritto di promanare liberamente sui propri fondi rumore degli scarichi liberi dei futuri veicoli da competizione! La domanda corretta da farsi è quindi la seguente. Può una persona, non contrattualmente a ciò legittimata, diminuire l’assolutezza del diritto di proprietà di un terzo? Chiunque si ritenga amico di Locke e nemico di Rousseau non può permettersi di avere dubbi in proposito. Probabilmente, sebbene la semplice visione proprietaristica-libertaria del bundle of sticks dia già una risposta assolutamente esauriente, è possibile che uno scettico potrebbe avanzare qualche obiezione. Prendo in analisi le uniche due che mi sono sembrate degne di essere discusse. «Ma come può del semplice rumore aggredire il diritto di proprietà? E, a prescindere, è possibile effettuare l’homesteading del diritto di fare rumore?». Per prima cosa, quello che viene chiamato “rumore”, non è altro che lo spostamento di determinate entità fisiche definite, appunto, come onde sonore capaci di interagire con l’ambiente circostante. Affinché esse possano causare delle modificazioni sensibili ai corpi fisici da esse investiti è necessario che esse raggiungano una frequenza ed intensità estremamente alta. Mentre per quanto riguarda la possibilità di procurare danni, anche gravissimi, all’organismo umano sono sufficienti valori decisamente più bassi, si ricordi che la prassi giurisprudenziale ha ritenuto invalicabile la soglia degli 83 decibel. Mentre il rumore prodotto dagli scarichi delle auto da competizione raggiunge i 130 (a cui andrebbe sommata l’assiduità di produzione nel corso dell’anno), sufficiente a danneggiare un corpo umano ma non ad interagire sensibilmente in maniera non negativa con l’ambiente. Da queste considerazioni si ricavano due dati interessanti circa il rumore. La prima è che esso è assimilabile in tutto e per tutto al getto (nel nostro caso, non autorizzato) di entità fisiche. Così, se gettare un mattone (o qualsiasi altra entità) in un giardino senza creare alcun danno non è meno lesivo del diritto all’escludibilità facente capo ad una proprietà assoluta, non è meno lesivo della proprietà di farlo causando dei danni ad un’aiuola fiorita (sarebbe una doppia lesione), lo stesso identico discorso va fatto per il rumore. La seconda considerazione, che anche il più sciagurato degli economisti potrà confermare, è che ciò a cui noi facciamo riferimento come “rumore” altro non è se non una mera esternalità negativa. Ed è tenendo a mente questo dato che è possibile confutare la curiosa ipotesi di un «homesteading del diritto al rumore». E’ notorio che le esternalità negative, proprio come nel caso dell’autodromo, comportino gravi pregiudizi alle proprietà che le devono subire. Abbiamo già definito che il rumore non è altro che un’esternalità negativa. Ma se tale è il rumore, la stessa cosa sarà valida per il diritto al rumore. Di fatti, questo non è altro che il diritto di inficiare la proprietà nel suo momento dell’escludibilità e nell’occupazione della proprietà con delle entità fisiche appartenenti a terzi. Ma ovviamente, un simile diritto, potrebbe essere acquisito per homesteading soltanto nei confronti di territori allo stato di natura. In una simile eventualità, ma solo in questa il successivo homesteader del terreno la cui proprietà è danneggiata dall’esternalità-rumore non avrebbe alcun diritto a lamentarsi con il rumoroso homesteader preesistente. In caso contrario, esattamente come a Monza, il diritto di rumore potrebbe essere acquisito soltanto attraverso un mutuo accordo contrattuale con cui al proprietario venga corrisposta un’indennità rappresentante il prezzo che il rumoroso vicino (il gestore dell’autodromo) deve pagare per il diritto di rumore. Affinché, cioè, il suo getto di onde sonore non costituisca più una lesione all’assolutezza della proprietà; e non lo è, proprio perché è stato acquistato uno dei potenzialmente innumerevoli sticks della bundle-proprietà, il diritto di rumore. Di certo, quando venne costruita la pista, i terreni attigui erano già di proprietà di qualcuno che possedeva legittimamente l’esclusiva della concessione del diritto di rumore. A scanso di equivoci ribadisco per la seconda volta che la teoria libertaria non prevede alcuna ipotesi di usucapione. Dunque, vedete, non c’è proprio storia! Un’ultima ipotesi, rasente l’assurdo. Alla luce di quanto precede, è possibile l’acquisizione per homesteading mediante l’uso del… rumore?! Sorprendentemente la risposta è probabilmente sì. Ma si tratterebbe di episodi in cui -quasi sicuramente- ci sarebbe più da risarcire che da acquisire! Abbiamo visto che qualsiasi getto di cose su un’altrui proprietà rappresenta una violazione della stessa. A maggior ragione questo deve valere per le esternalità. Rumore, fumi e polveri cancerose, liquidi velenosi e a seguire. Ma con dei distinguo. Se è vero che il versamento di un dato liquido potrebbe portare alla modificazione di un terreno, fatto che sembrerebbe lasciare aperta l’ipotesi di homesteading (benché Locke avesse in mente il mescolarsi del lavoro alla terra per realizzarne una trasformazione «produttiva»…) questo non può essere valido per il rumore. Infatti, un onda sonora particolarmente intensa potrebbe, ad esempio, far staccare dei massi da una parete rocciosa (o del ghiaccio) o potrebbe abbattere degli alberi. in tali eventualità le ipotesi sarebbero due. Se il terreno colpito dagli eventi già appartiene a qualcuno (caso Monza) l’operazione sarà stata totalmente illegittima ed i proprietari avranno diritto ad una richiesta di risarcimento per l’intero ammontare dei danni arrecati. Ma anche nell’ipotesi dello stato di natura dei territori interessati, la proprietà per homesteading non si estenderebbe oltre le rocce franate a valle (o il ghiaccio), o gli alberi sradicati (e solo se effettivamente sradicati). Ma sottolineo che ciò avverrebbe solo in caso di territori allo stato di natura. In conclusione, vorrei chiarire una cosa. Se anche qualcuno riuscisse a provare convincentemente la coerente del diritto ad investire caso di conflitto fra proprietà (di cui una fasulla) in cui quella del diritto di rumore verrebbe a scontarsi con quella, veramente tale, della proprietà di se stessi, implicante il diritto alla non aggressione. Considerate che persino la nostra giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto un di rumore un’altrui proprietà, o peggio l’homesteading del rumore con la teoria che fu di Locke ci si troverebbe a dover risolvere un’impossibile tale diritto nel catalogo dell’art. 2, seppure con un espressione fumosa come “diritto alla salute” e ditemi, c’è ancora qualcuno che si sente di difendere il diritto di fracassare i timpani ad una persona non consenziente che insiste sulla sua proprietà? 

Spesso capita che le soluzione giusta sia anche la più semplice. Questa è la grande virtù del “proprietarismo” e del libertarismo in generale. A voi il confronto fra le tante criptiche righe che mi sono occorse per spiegare -sommariamente- il sistema attuale le poche e semplici impiegate per affrontare la questione da una prospettiva libertaria (poi infarcite pavlovianamente dalla mia logorrea superflua). E’ da simili confronti che sono convinto della possibile esistenza e funzionamento di un sistema semplicemente efficiente. Ecco perché credo semplicemente nella proprietà.


*Tre precisazioni d’obbligo. 1) Avendo avuto modo, con la stesura di questo articolo, di rivedere nel dettaglio tutta la disciplina in materia, mi convinco sempre più del fatto che il Tribunale abbia agito “forzandogli la mano”. Sia chiaro, chi scrive non è né normativista, né positivista. Noto semplicemente che un giudice, operando nell’ambito di un ordinamento così ostile al diritto di proprietà, sia giunto ad una conclusione assolutamente condivisibile da chi della sua difesa ne ha fatto una ragione di vita. Non sono stupido. Conosco l’ordinamento, la dottrina e la giurisprudenza; mi viene da pensare che qualcosa non quadri. Mi permetto, allora, di azzardare un’ipotesi personalissima e priva di pretese (no querele, grazie!). Non credo che improvvisamente sia sbocciato l’amore fra toghe e libertà-propietà. Mi è giusto ritornato alla mente che l’anno scorso si parlava con grande insistenza della volontà della F.I.A. (la federazione internazionale da cui il circo della Formula Uno dipende) di cancellare dal calendario uno dei due appuntamenti italiani. E se magari…? Dico niente… 2) A chi si straccia già le vesti per l’effetto negativo che questa chiusura comporterà per l’indotto delle attività del circuito, vorrei semplicemente ricordare che da qualche altra parte ci sanno possibilità d’investimento parimenti profittevoli e dignitose che aspettano a braccia aperta i capitali liberati. Se solo anche lo Stato potesse capirlo! 3) Da ultimo, per fugare ogni malevola possibilità di dubbio, tengo a precisare di essere un appassionato della Formula Uno e che, in ogni caso, non considero con disprezzo le attività che altre persone scelgano liberamente in base alle loro preferenze. Purché non ci si diverta a danno degli altri. 

** Per dovere di completezza è necessario segnalare che il codice civile contempla, nel capo destinato ai «modi di acquisto della proprietà», esattamente all’art. 923, una parodia di homesteading, secondo la quale «le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione ». Se solo i venerabili giureconsulti capissero quanto migliorerebbero le cose aggiungendo un semplice prefisso!  

(Per dubbi ulteriori è ovviamente consigliato andare a comprarsi i libri di Murray N. Rothbard)

postato da: marcomura alle ore 23:55 | Permalink | commenti (3)
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